Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) violazioni di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; c) mancata realizzazione del programma di investimenti entro i termini previsti dall'art. 6, comma 7, lettera c) del presente decreto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o le eventuali proroghe autorizzate dal soggetto gestore, complessivamente di durata non superiore a dodici mesi; d) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilita' di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato; e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; f) mancato rispetto, nei confronti dei lavoratori, dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; g) mancato rispetto, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, delle norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 13 e di ogni altra condizione prevista in sede di concessione delle agevolazioni ovvero nell'ambito del provvedimento del Ministero di cui all'art. 10, comma 2; i) mancato raggiungimenti degli obiettivi ambientali individuati nel progetto di investimento ammesso al finanziamento, con le modalita' previste dal provvedimento del Ministero di cui all'art. 10, comma 2. 2. Con riferimento ai programmi di investimento le agevolazioni sono altresi' revocate nei seguenti casi: a) mancata trasmissione della documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, lettera d); b) realizzazione del programma in misura parziale e con caratteristiche tali da non risultare, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale; c) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 13, comma 1, lettera f). 3. In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa beneficiaria non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 4. In caso di revoca delle agevolazioni, le somme non ancora erogate all'impresa rientrano nelle disponibilita' del Fondo; le somme restituite o recuperate ai sensi del presente articolo sono attribuite all'entrata del bilancio dello Stato.