Art. 14 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate  nei
seguenti casi: 
    a) assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b) violazioni di specifiche norme settoriali  anche  appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
    c) mancata realizzazione del programma di  investimenti  entro  i
termini previsti dall'art.  6,  comma  7,  lettera  c)  del  presente
decreto, fatti salvi i  casi  di  forza  maggiore  e/o  le  eventuali
proroghe autorizzate dal soggetto gestore, complessivamente di durata
non superiore a dodici mesi; 
    d)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' di valutare, nel caso
di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una  procedura
concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura
medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato; 
    e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art.  94,  comma  2
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) mancato rispetto, nei confronti dei lavoratori, dei  contratti
collettivi di lavoro, delle norme sul lavoro e  sulla  sicurezza  nei
luoghi di lavoro; 
    g)  mancato  rispetto,  con  riferimento  all'unita'   produttiva
oggetto  del  progetto  di  investimento,  delle  norme  edilizie   e
urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 13 e  di  ogni
altra condizione prevista in sede di concessione  delle  agevolazioni
ovvero nell'ambito del provvedimento del Ministero  di  cui  all'art.
10, comma 2; 
    i) mancato raggiungimenti degli obiettivi ambientali  individuati
nel  progetto  di  investimento  ammesso  al  finanziamento,  con  le
modalita' previste dal provvedimento del Ministero  di  cui  all'art.
10, comma 2. 
  2. Con riferimento ai programmi  di  investimento  le  agevolazioni
sono altresi' revocate nei seguenti casi: 
    a)  mancata  trasmissione  della  documentazione  concernente  la
materia edilizia entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, lettera
d); 
    b)  realizzazione  del  programma  in  misura  parziale   e   con
caratteristiche tali  da  non  risultare,  a  giudizio  del  soggetto
gestore, organico e funzionale; 
    c) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
13, comma 1, lettera f). 
  3. In caso di revoca delle agevolazioni l'impresa beneficiaria  non
ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire  il
beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne
ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. 
  4. In caso di  revoca  delle  agevolazioni,  le  somme  non  ancora
erogate all'impresa rientrano  nelle  disponibilita'  del  Fondo;  le
somme restituite o recuperate ai sensi  del  presente  articolo  sono
attribuite all'entrata del bilancio dello Stato.