Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano; b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; d) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER; e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. 2. Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese che: a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.