Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli  interventi  del  Fondo,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 2, le imprese,  di  qualsiasi  dimensione  e
operanti  sull'intero  territorio  nazionale,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda di accesso,  si  trovano  nelle  seguenti
condizioni: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle
imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
dimostrare il  possesso  della  personalita'  giuridica  riconosciuta
nello Stato  di  residenza,  attestata  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  una  sede
sul territorio italiano; 
    b)  operare  in  via  prevalente   nei   settori   estrattivo   e
manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione  delle
attivita' economiche ATECO 2007; 
    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    d) non essere gia' in  difficolta'  al  31  dicembre  2019,  come
previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER; 
    e)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    g) essere in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia
obblighi contributivi. 
  2. Sono, in ogni caso, escluse dall'intervento del Fondo le imprese
che: 
    a) risultino  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d) del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
    c) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative.