Art. 6 Programmi di investimento ambientali ammissibili 1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o piu' delle seguenti finalita': a) conseguimento nell'ambito dell'unita' produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attivita' d'impresa; b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unita' produttiva oggetto dell'intervento; c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unita' produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 2. Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell'arte dell'unita' produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovra' quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonche' i pertinenti indicatori. 3. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell'ambito di unita' produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso: a) l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici; b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi; c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi; d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 4. I programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto sono definiti, nel rispetto di quanto previsto dalla precitata sezione 7, gli specifici regimi di aiuto applicabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Fondo. 5. Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all'intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. 6. A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale. 7. I programmi di investimento di cui al presente articolo devono: a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni); b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, il soggetto gestore puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi. 8. I programmi di investimento finanziabili di cui al presente articolo devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP). 9. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresi', essere realizzati nel rispetto delle finalita', dei limiti e delle condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, tenuto conto dei vincoli temporali di validita' del medesimo. Con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2, sono fornite le specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti e condizioni.