Art. 6 
 
          Programmi di investimento ambientali ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  all'intervento  del   Fondo   programmi   di
investimento, eventualmente accompagnati da  progetti  di  formazione
del personale, che perseguono una o piu' delle seguenti finalita': 
    a) conseguimento nell'ambito dell'unita'  produttiva  oggetto  di
intervento di  una  maggiore  efficienza  energetica  nell'esecuzione
dell'attivita' d'impresa; 
    b)  uso  efficiente  delle  risorse,  attraverso  una   riduzione
dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il  riciclo  o  il
recupero di materie prime  e/o  l'uso  di  materie  prime  riciclate,
nell'unita' produttiva oggetto dell'intervento; 
    c) cambiamento fondamentale del processo  produttivo  complessivo
dell'unita'   produttiva   oggetto   dell'investimento,    attraverso
l'implementazione di soluzioni e tecnologie  atte  a  consentire  una
maggiore efficienza energetica ovvero  attraverso  il  riciclo  e  il
riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 
  2. Ai fini dell'accesso al Fondo, i programmi  di  investimento  di
cui al comma 1 devono essere supportati da uno  studio  o  documento,
realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell'ambito  del
provvedimento di cui all'art. 10, comma 2,  che  definisca  lo  stato
dell'arte dell'unita' produttiva, gli interventi da porre  in  essere
al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali  e  i  risultati
attesi a seguito della realizzazione degli  interventi.  Il  predetto
studio o documento dovra'  quindi  individuare,  tenuto  anche  conto
delle specificazioni recate dal provvedimento  di  cui  all'art.  10,
comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili  e
monitorabili, nonche' i pertinenti indicatori. 
  3. Con  riferimento  al  comma  1,  lettera  a),  sono  ammissibili
all'intervento  del  Fondo  programmi  di  investimento  realizzabili
nell'ambito di unita'  produttive  ubicate  su  tutto  il  territorio
nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore  efficienza
energetica, anche attraverso: 
    a)  l'introduzione  di  sistemi  di  monitoraggio   dei   consumi
energetici; 
    b) l'installazione o sostituzione di impianti ad alta  efficienza
ovvero di sistemi e  componenti  in  grado  di  contenere  i  consumi
energetici correlati  al  ciclo  produttivo  e/o  di  erogazione  dei
servizi; 
    c) l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli
produttivi; 
    d) l'installazione di impianti di produzione di energia termica o
elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo. 
  4. I programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili
alle agevolazioni di cui  al  presente  decreto  nei  limiti  e  alle
condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione
degli obiettivi del programma, definiti dalla sezione 7 -  Aiuti  per
la tutela dell'ambiente del regolamento GBER. Con il provvedimento di
cui all'art. 10, comma 2, del presente  decreto  sono  definiti,  nel
rispetto di quanto previsto dalla precitata sezione 7, gli  specifici
regimi  di  aiuto  applicabili  ai  fini  del  raggiungimento   degli
obiettivi previsti dal Fondo. 
  5. Con  riferimento  al  comma  1,  lettera  c),  sono  ammissibili
all'intervento del Fondo i programmi di  investimento  realizzati  da
imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone  a»  individuate  dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale e quelli realizzati  da  PMI,
anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle
condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento GBER. 
  6. A completamento del programma di investimento di cui al comma 1,
sono altresi' ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali
al medesimo, per un ammontare non  superiore  al  10  per  cento  del
programma di investimento, progetti per la formazione del personale. 
  7. I programmi di investimento di cui al presente articolo devono: 
    a)  prevedere  spese  complessive  ammissibili  di  importo   non
inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non  superiore  a  euro
20.000.000,00 (venti milioni); 
    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di accesso al Fondo. Per avvio si intende la data  di  inizio
dei lavori di costruzione relativi all'investimento  oppure  la  data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature
o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile  l'investimento,
a seconda di quale  condizione  si  verifichi  prima.  L'acquisto  di
terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la
realizzazione di studi di  fattibilita'  non  sono  considerati  come
avvio dei lavori; 
    c)  essere  realizzati  entro  trentasei  mesi  dalla   data   di
concessione del contributo. Su richiesta  motivata  dell'impresa,  il
soggetto  gestore  puo'  concedere  una  proroga   del   termine   di
ultimazione del programma non superiore a dodici mesi. 
  8. I programmi di investimento  finanziabili  di  cui  al  presente
articolo devono essere identificati  dal  Codice  unico  di  progetto
(CUP). 
  9. I programmi di investimento di cui al comma 1 possono, altresi',
essere realizzati nel rispetto delle finalita', dei  limiti  e  delle
condizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro  temporaneo,  tenuto
conto dei  vincoli  temporali  di  validita'  del  medesimo.  Con  il
provvedimento  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  sono   fornite   le
specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti
e condizioni.