Art. 14. 
 
                        Il Congresso federale 
 
    Il Congresso federale e' il  massimo  organo  del  Partito  e  ne
definisce ed indirizza la linea politica. 
    Sono membri di diritto  e  votanti:  il  Segretario  federale,  i
membri del Consiglio federale, i  Segretari  provinciali  con  almeno
cento  Soci  attivisti,  i  Parlamentari,  i  deputati  regionali,  i
Sindaci,  gli  Assessori  ed  i  Consiglieri  comunali  delle  citta'
capoluogo  di  provincia,  purche'  in  regola  con  le   norme   sul
tesseramento dei Soci ambasciatori. 
    Esso e' composto, altresi', da tutti gli iscritti al partito  che
vi partecipano  mediante  delegati  eletti  su  base  provinciale  in
proporzione al numero degli iscritti. 
    Il Congresso  federale  e'  preposto  al  rinnovo  delle  cariche
sociali previste  dal  presente  statuto  ed  e'  competente  per  le
modifiche dello stesso. 
    Il Congresso federale e' convocato dal Segretario federale in via
ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria  su  richiesta  della
maggioranza dei membri del Consiglio  federale  o  su  richiesta  del
Segretario federale. 
    Le delibere del Congresso federale sono assunte a maggioranza dei
presenti. 
    Il Congresso federale approva le modifiche del  presente  statuto
con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre  quarti
(3/4) dei presenti. 
    Qualsiasi  documento,  per  essere  oggetto  di   discussione   e
votazione,  deve  essere  presentato  dattiloscritto  e  sottoscritto
secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. 
    Il  funzionamento  del  Congresso  e'  disciplinato  da  apposito
regolamento,  approvato  dal  Consiglio  federale,  con  delibera   a
maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.