Art. 14. Il Congresso federale Il Congresso federale e' il massimo organo del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica. Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari provinciali con almeno cento Soci attivisti, i Parlamentari, i deputati regionali, i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali delle citta' capoluogo di provincia, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ambasciatori. Esso e' composto, altresi', da tutti gli iscritti al partito che vi partecipano mediante delegati eletti su base provinciale in proporzione al numero degli iscritti. Il Congresso federale e' preposto al rinnovo delle cariche sociali previste dal presente statuto ed e' competente per le modifiche dello stesso. Il Congresso federale e' convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio federale o su richiesta del Segretario federale. Le delibere del Congresso federale sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Congresso federale approva le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. Il funzionamento del Congresso e' disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio federale, con delibera a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.