Art. 15. 
 
                        Il Consiglio federale 
 
    Il Consiglio federale determina l'azione generale di  Sud  chiama
Nord  per  le  Autonomie,  in  attuazione  della  linea  politica   e
programmatica stabilita dal Congresso federale. 
    Dura  in  carica  tre  anni,  salvo  il  caso  di   contemporanee
dimissioni di  piu'  della  meta'  dei  suoi  membri.  I  membri  del
Consiglio  federale  decadono  dalla  carica  ipso  iure  se,   senza
giustificato motivo, non partecipano o  non  conferiscono  delega  ad
altro  membro  regolarmente  in  carica  per  almeno   due   adunanze
consecutive. 
    Il Consiglio federale e' composto da: 
      il Segretario federale; 
      il Coordinatore federale; 
      il Tesoriere federale; 
      i membri della Giunta esecutiva; 
      i Sindaci dei comuni capoluogo; 
      i deputati, i consiglieri e gli assessori regionali; 
      i parlamentari nazionali ed europei; 
      i rappresentati legali o, suo delegato, dei Federati  di  rango
regionale o nazionale. 
    Il Consiglio e' convocato dal  Segretario  federale,  almeno  due
volte l'anno. 
    In  caso  di  inottemperanza   potra'   autoconvocarsi   mediante
richiesta al Segretario federale sottoscritta dalla  meta'  piu'  uno
dei componenti del Consiglio federale. 
    L'avviso  di  convocazione  dovra'  essere  pubblicato  sul  sito
internet del Partito almeno quindici giorni antecedenti  la  data  di
convocazione, nonche'  trasmesso  mezzo  Pec  ai  componenti  con  il
medesimo termine di preavviso. 
    La  convocazione   deve   contenere   l'ordine   del   giorno   e
l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e  del  luogo
della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la
seconda  convocazione  devono  trascorrere  almeno  dodici  ore.   La
riunione puo' essere svolta anche in  un  luogo  diverso  dalla  sede
sociale  o  anche  con  modalita'  telematica.  In  tal  caso,  nella
convocazione verra' reso  noto  di  voler  sfruttare  tale  modalita'
indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche  lo
strumento  utilizzato  (conference  call,  piattaforma   audio-video,
videoconferenza), il link o le credenziali  necessarie  per  accedere
alla riunione, le modalita'  con  le  quali  saranno  identificati  i
partecipanti e tracciata la loro partecipazione,  nonche'  i  termini
con cui saranno esercitati i diritti di voto. 
    La seduta del Consiglio federale e' valida se  sono  presenti  in
prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%)  degli  aventi
diritto, in seconda convocazione  qualunque  sia  la  presenza  degli
aventi diritto. 
    Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti,  salvo
diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto
del Segretario federale vale doppio. Il  voto  puo'  essere  espresso
anche per delega scritta. Ogni componente del Consiglio federale puo'
esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. 
    Il Consiglio federale: 
      a) approva il  bilancio  di  previsione  ed  il  rendiconto  di
esercizio nei termini previsti dalla legge; 
      b)  approva  la  relazione  sulle   principali   attivita'   ed
iniziative intraprese nell'anno precedente; 
      c) approva la ripartizione delle risorse tra  Sud  chiama  Nord
per le Autonomie ed  i  comitati  territoriali  secondo  il  criterio
dettato all'art. 10; 
      d) determina la quota associativa annuale; 
      e) propone e delibera sulla revoca del Coordinatore federale; 
      f) propone e delibera sulla revoca del Tesoriere federale; 
      g) propone e delibera sulla revoca del Segretario federale; 
      h) propone e delibera sulla revoca del Presidente federale; 
      i) delibera, con la maggioranza  dei  tre  quarti  (3/4)  degli
intervenuti in carica, sullo scioglimento del Partito; 
      j) approva, con  la  maggioranza  dei  due  terzi  (2/3)  degli
intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il regolamento  congressuale,
predisposti dalla Giunta esecutiva; 
      k) approva,  con  una  maggioranza  dei  due  terzi  (2/3)  dei
presenti, sulle modifiche  del  simbolo  e  della  denominazione  del
Partito; 
      l) vigila sul comportamento politico dei  comitati  e  delibera
l'eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi piu' gravi; 
      m) approva il Codice etico. 
    Il Consiglio  federale  determina  la  linea  politica  anche  in
relazione  alla  sottoscrizione  di  accordi  con  altri  partiti  in
occasione di consultazione elettorale. In occasione di  consultazioni
elettorali politiche ed europee, il Consiglio  federale  delibera  la
composizione delle liste. 
    In  occasione  delle  consultazioni  elettorali   regionali,   il
Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 
    Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per
le consultazioni elettorali regionali nonche' il numero  delle  liste
elettorali.