Art. 15. Il Consiglio federale Il Consiglio federale determina l'azione generale di Sud chiama Nord per le Autonomie, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale. Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. I membri del Consiglio federale decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. Il Consiglio federale e' composto da: il Segretario federale; il Coordinatore federale; il Tesoriere federale; i membri della Giunta esecutiva; i Sindaci dei comuni capoluogo; i deputati, i consiglieri e gli assessori regionali; i parlamentari nazionali ed europei; i rappresentati legali o, suo delegato, dei Federati di rango regionale o nazionale. Il Consiglio e' convocato dal Segretario federale, almeno due volte l'anno. In caso di inottemperanza potra' autoconvocarsi mediante richiesta al Segretario federale sottoscritta dalla meta' piu' uno dei componenti del Consiglio federale. L'avviso di convocazione dovra' essere pubblicato sul sito internet del Partito almeno quindici giorni antecedenti la data di convocazione, nonche' trasmesso mezzo Pec ai componenti con il medesimo termine di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore. La riunione puo' essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalita' telematica. In tal caso, nella convocazione verra' reso noto di voler sfruttare tale modalita' indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalita' con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonche' i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto. La seduta del Consiglio federale e' valida se sono presenti in prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto. Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario federale vale doppio. Il voto puo' essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del Consiglio federale puo' esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. Il Consiglio federale: a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio nei termini previsti dalla legge; b) approva la relazione sulle principali attivita' ed iniziative intraprese nell'anno precedente; c) approva la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie ed i comitati territoriali secondo il criterio dettato all'art. 10; d) determina la quota associativa annuale; e) propone e delibera sulla revoca del Coordinatore federale; f) propone e delibera sulla revoca del Tesoriere federale; g) propone e delibera sulla revoca del Segretario federale; h) propone e delibera sulla revoca del Presidente federale; i) delibera, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti in carica, sullo scioglimento del Partito; j) approva, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il regolamento congressuale, predisposti dalla Giunta esecutiva; k) approva, con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sulle modifiche del simbolo e della denominazione del Partito; l) vigila sul comportamento politico dei comitati e delibera l'eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi piu' gravi; m) approva il Codice etico. Il Consiglio federale determina la linea politica anche in relazione alla sottoscrizione di accordi con altri partiti in occasione di consultazione elettorale. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per le consultazioni elettorali regionali nonche' il numero delle liste elettorali.