Art. 16. 
 
                         La Giunta esecutiva 
 
    La Giunta esecutiva cura la gestione amministrativa, patrimoniale
e contabile del Partito; e' preposta allo  svolgimento  di  tutte  le
attivita' di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione
nel  rispetto  del  principio   di   economicita'   della   gestione,
assicurandone l'equilibrio finanziario. 
    La Giunta esecutiva e' composta da un  minimo  di  cinque  ad  un
massimo di cinquantasette componenti eletti  dal  Congresso  federale
tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le  Autonomie  in
relazione  alla  espansione  provinciale  del  Partito  al  fine   di
garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sud chiama  Nord
per le Autonomie e' presente con i comitati territoriali. 
    Fanno parte di diritto  della  Giunta  esecutiva:  il  Segretario
federale,  il  Coordinatore  federale,  il  Tesoriere  federale,   il
Presidente federale ed il Vice  Presidente  federale.  Il  Presidente
federale, che presiede la Giunta esecutiva e'  eletto  dal  Congresso
federale e rimane in  carica  tre  anni  ed  allo  stesso  spetta  la
rappresentanza legale del  Partito  ed  e'  il  responsabile  per  il
trattamento dei dati personali. 
    Il Presidente federale e' coadiuvato nelle  sue  funzioni  da  un
Vice Presidente federale che viene eletto dal Congresso federale. 
    In caso di cessazione o  impedimento  temporaneo  del  Presidente
federale, il Vice  Presidente  federale  ne  assume  le  funzioni  su
indicazione del Segretario federale che dovra' convocare il Congresso
federale straordinario per l'elezione del nuovo  Presidente  federale
entro centoventi giorni dalla cessazione della carica del  Presidente
federale. 
    I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica per tre  anni
e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo,  non
partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in
carica per almeno due adunanze consecutive. 
    La Giunta esecutiva e' convocata almeno una volta ogni  tre  mesi
dal Presidente federale. 
    L'avviso di convocazione dovra' essere inviato a  mezzo  Pec  che
dovra' essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro  ore  prima
della data fissata per la  convocazione.  Nei  casi  di  urgenza,  ad
insindacabile  giudizio  del  Presidente  federale,  la  convocazione
dovra' essere trasmessa con  almeno  due  ore  di  anticipo  rispetto
all'orario della convocazione. 
    La  convocazione   deve   contenere   l'ordine   del   giorno   e
l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e  del  luogo
della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la
seconda convocazione devono passare almeno dodici ore. Se  si  tratta
di una convocazione in via d'urgenza,  tra  la  prima  e  la  seconda
convocazione, deve trascorrere l'intervallo di un'ora. 
    La riunione puo' essere svolta anche in un  luogo  diverso  dalla
sede sociale o anche con modalita' telematica.  In  tal  caso,  nella
convocazione verra' reso  noto  di  voler  sfruttare  tale  modalita'
indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche  lo
strumento  utilizzato  (conference  call,  piattaforma   audio-video,
videoconferenza), il link o le credenziali  necessarie  per  accedere
alla riunione, le modalita'  con  le  quali  saranno  identificati  i
partecipanti e tracciata la loro partecipazione,  nonche'  i  termini
con cui saranno esercitati i diritti di voto. 
    La seduta della Giunta esecutiva e' valida se  sono  presenti  in
prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in
seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto. 
    La Giunta esecutiva delibera a maggioranza  dei  presenti,  salvo
diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto
del Presidente federale vale doppio. Il  voto  puo'  essere  espresso
anche per delega scritta. Ogni componente della Giunta esecutiva puo'
esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. 
    In particolare la Giunta esecutiva: 
      a)  adotta,  con  la  maggioranza   assoluta   dei   componenti
intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci; 
      b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un
provvedimento   disciplinare   irrogato   da   parte   del   Comitato
disciplinare e di Garanzia; 
      c)  determina  l'ammontare  della   spesa   per   le   campagne
elettorali; 
      d) determina la ripartizione delle risorse tra Sud chiama  Nord
per le Autonomie e i comitati secondo il  criterio  dettato  all'art.
10. 
    La Giunta esecutiva delibera sulle seguenti materie: 
      a) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli
bancari e postali e tutte le altre attivita' di  natura  economico  e
patrimoniale in conformita' con le finalita' del Partito  nei  limiti
previsti dal presente Statuto; 
      b) la  sottoscrizione  di  contratti  od  atti  unilaterali  in
genere; 
      c) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; 
      d) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione  anche
temporanea; 
      e) la gestione della contabilita' di Sud  chiama  Nord  per  le
Autonomie, la redazione del rendiconto e l'adempimento  di  tutte  le
formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; 
      f) il trasferimento della sede legale del  Partito  nell'ambito
del territorio nazionale; 
      g) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. 
    La Giunta esecutiva formula proposte  di  modifica  del  presente
Statuto, che sottopone al Congresso federale. 
    La Giunta esecutiva  predispone  i  regolamenti  attuativi  dello
Statuto  e/o  di   funzionamento   del   Partito   e   li   sottopone
all'approvazione del Consiglio federale. La Giunta  esecutiva  riceve
semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali
che adottano la denominazione «Sud  chiama  Nord  per  le  Autonomie»
sull'utilizzo dei fondi effettivamente  erogati  dal  Partito.  Puo',
inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.