Art. 16. La Giunta esecutiva La Giunta esecutiva cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito; e' preposta allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. La Giunta esecutiva e' composta da un minimo di cinque ad un massimo di cinquantasette componenti eletti dal Congresso federale tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le Autonomie in relazione alla espansione provinciale del Partito al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sud chiama Nord per le Autonomie e' presente con i comitati territoriali. Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva: il Segretario federale, il Coordinatore federale, il Tesoriere federale, il Presidente federale ed il Vice Presidente federale. Il Presidente federale, che presiede la Giunta esecutiva e' eletto dal Congresso federale e rimane in carica tre anni ed allo stesso spetta la rappresentanza legale del Partito ed e' il responsabile per il trattamento dei dati personali. Il Presidente federale e' coadiuvato nelle sue funzioni da un Vice Presidente federale che viene eletto dal Congresso federale. In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Presidente federale, il Vice Presidente federale ne assume le funzioni su indicazione del Segretario federale che dovra' convocare il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Presidente federale entro centoventi giorni dalla cessazione della carica del Presidente federale. I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica per tre anni e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. La Giunta esecutiva e' convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente federale. L'avviso di convocazione dovra' essere inviato a mezzo Pec che dovra' essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la convocazione. Nei casi di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente federale, la convocazione dovra' essere trasmessa con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario della convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno dodici ore. Se si tratta di una convocazione in via d'urgenza, tra la prima e la seconda convocazione, deve trascorrere l'intervallo di un'ora. La riunione puo' essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalita' telematica. In tal caso, nella convocazione verra' reso noto di voler sfruttare tale modalita' indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalita' con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonche' i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto. La seduta della Giunta esecutiva e' valida se sono presenti in prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente federale vale doppio. Il voto puo' essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente della Giunta esecutiva puo' esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. In particolare la Giunta esecutiva: a) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci; b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un provvedimento disciplinare irrogato da parte del Comitato disciplinare e di Garanzia; c) determina l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; d) determina la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie e i comitati secondo il criterio dettato all'art. 10. La Giunta esecutiva delibera sulle seguenti materie: a) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali e tutte le altre attivita' di natura economico e patrimoniale in conformita' con le finalita' del Partito nei limiti previsti dal presente Statuto; b) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; c) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; d) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; e) la gestione della contabilita' di Sud chiama Nord per le Autonomie, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; f) il trasferimento della sede legale del Partito nell'ambito del territorio nazionale; g) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. La Giunta esecutiva formula proposte di modifica del presente Statuto, che sottopone al Congresso federale. La Giunta esecutiva predispone i regolamenti attuativi dello Statuto e/o di funzionamento del Partito e li sottopone all'approvazione del Consiglio federale. La Giunta esecutiva riceve semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali che adottano la denominazione «Sud chiama Nord per le Autonomie» sull'utilizzo dei fondi effettivamente erogati dal Partito. Puo', inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.