Art. 18. Il Coordinatore federale Il Coordinatore federale viene eletto dal Congresso, rappresenta la massima carica organizzativa di Sud chiama Nord per le Autonomie ed ha i seguenti compiti: cura i rapporti con gli enti; propone al Comitato disciplinare e di garanzia eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; assume in caso di urgenza ed improrogabile necessita', nelle more della decisione da parte del Comitato disciplinare e di garanzia, provvedimenti cautelari e disciplinari; promuove e cura gli indirizzi organizzativi del Partito ed assume i poteri decisionali conseguenziali; revoca, di concerto con il Segretario federale, gli incarichi al segretario, tesoriere e responsabile organizzativo nominati nell'ambito dei comitati; propone al Consiglio Federale il commissariamento dei comitati per gravi motivi. Il Coordinatore federale dura in carica tre anni, puo' essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi: a) ingiustificata inoperosita'; b) indegnita' morale; c) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del presente Statuto; d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; e) impossibilita', per inabilita' fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto. Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Coordinatore federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Coordinatore federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Coordinatore federale.