Art. 19. Il Tesoriere federale Il Tesoriere federale e' nominato dal Congresso federale ed ha i seguenti compiti: accende conti correnti del Partito previa delibera della Giunta esecutiva; esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengano impartite dalla Giunta esecutiva; e' responsabile della tenuta dei libri sociali, dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del Partito; predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio del Partito che sottopone all'esame della Giunta esecutiva ed all'approvazione definitiva da parte del Consiglio federale. Il Tesoriere federale dura in carica tre anni, puo' essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi: a) ingiustificata inoperosita'; b) indegnita' morale; c) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del presente Statuto; d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; e) impossibilita', per inabilita' fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto. Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Tesoriere federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale per l'elezione del nuovo Tesoriere federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Tesoriere federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale.