Art. 19. 
 
                        Il Tesoriere federale 
 
    Il Tesoriere federale e' nominato dal Congresso federale ed ha  i
seguenti compiti: 
      accende conti correnti del Partito previa delibera della Giunta
esecutiva; 
      esegue tutte le disposizioni contabili e  finanziarie  che  gli
vengano impartite dalla Giunta esecutiva; 
      e' responsabile della tenuta dei libri  sociali,  dei  registri
contabili e degli atti giustificativi di spese del Partito; 
      predispone il  bilancio  di  previsione  ed  il  rendiconto  di
esercizio del Partito che sottopone all'esame della Giunta  esecutiva
ed all'approvazione definitiva da parte del Consiglio federale. 
    Il Tesoriere federale  dura  in  carica  tre  anni,  puo'  essere
rimosso esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) ingiustificata inoperosita'; 
      b) indegnita' morale; 
      c) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del  presente
Statuto; 
      d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; 
      e)  impossibilita',  per  inabilita'  fisica  e/o  mentale,  di
svolgere le mansioni previste dallo statuto. 
    Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal  Consiglio
federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei  propri  componenti
ed approvato dal medesimo organo con la  maggioranza  dei  due  terzi
(2/3) dei componenti in carica. 
    In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente  o  decesso  del
Tesoriere federale,  il  Presidente  federale  convoca  il  Congresso
federale per l'elezione del nuovo Tesoriere  federale.  Il  Congresso
federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi  giorni
dalla cessazione dalla carica  del  Tesoriere  federale.  Nelle  more
della celebrazione del Congresso  federale  straordinario  la  Giunta
esecutiva  nomina,  tra  i  suoi  membri,  il  soggetto  che   assume
transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale.