Art. 20. 
 
               Il Comitato disciplinare e di garanzia 
 
    Il Comitato disciplinare e di garanzia  e'  l'organo  che  assume
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 nei confronti dei soci.
Le modalita' di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia
sono regolate dal presente Statuto nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio. 
    Esso dura in carica tre anni ed e' composto da cinque componenti,
di cui tre membri effettivi e due supplenti nominati  dal  Congresso,
che scelgono al loro interno il Presidente. Ove nel corso del mandato
venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno
sostituiti con delibera della Giunta esecutiva e resteranno in carica
fino al termine naturale dell'Organo. 
    I componenti del Comitato di disciplina  e  garanzia  non  devono
rivestire alcuna carica all'interno  del  Partito.  Il  giudizio  del
Comitato disciplinare  e  di  garanzia  e'  reclamabile  alla  Giunta
esecutiva come organo di appello. 
    Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre: 
      a) garantisce il rispetto delle regole di  funzionamento  della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione  alla  rappresentanza  di  genere  ed  al  rispetto  delle
minoranze interne; 
      b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati; 
      c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello
statuto; 
      d)  verifica  la  rispondenza  delle  candidature  ai   criteri
stabiliti dal presente statuto.