Art. 20. Il Comitato disciplinare e di garanzia Il Comitato disciplinare e di garanzia e' l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 nei confronti dei soci. Le modalita' di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono regolate dal presente Statuto nel rispetto del principio del contraddittorio. Esso dura in carica tre anni ed e' composto da cinque componenti, di cui tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso, che scelgono al loro interno il Presidente. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Giunta esecutiva e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo. I componenti del Comitato di disciplina e garanzia non devono rivestire alcuna carica all'interno del Partito. Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia e' reclamabile alla Giunta esecutiva come organo di appello. Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre: a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne; b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati; c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; d) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto.