Art. 21. 
 
                   L'Organo federale di controllo 
 
    L'Organo  federale  di  controllo  e'  composto  da  tre   membri
effettivi  e  due supplenti  nominati  dal  Congresso  federale.   Il
Congresso federale sceglie - tra i membri effettivi - il  Presidente.
I  membri  dell'Organo  federale  di  controllo  sull'amministrazione
durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere
revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica ipso iure  se,
senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono  delega
ad altro membro  regolarmente  in  carica  per  almeno  due  adunanze
consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla  nomina  dei
nuovi componenti. In  caso  di  revoca  e/o  di  decadenza  i  membri
supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o  revocati  fino  alla
convocazione del Congresso federale per la nomina dei  Consiglieri  e
la  ricostituzione  dell'Organo  federale  di  controllo.  I   membri
dell'Organo federale di controllo  devono  essere  dotati  di  idonei
requisiti di professionalita'  e  competenza.  L'Organo  federale  di
controllo vigila in conformita' alle disposizioni di legge.  Esso  si
riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni,  anche  con  modalita'
telematica, su  convocazione  del  suo  Presidente.  Interviene  alle
riunioni del Congresso  federale,  del  Consiglio  federale  e  della
Giunta esecutiva, nei casi in cui riceva  la  relativa  convocazione.
L'Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale
che  e'  allegata  al  rendiconto  annuale  del  Partito.  I   membri
dell'Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche
all'interno  del  Partito.  Non  possono   essere   nominati   membri
dell'Organo federale di controllo coloro che  rivestono  cariche  nei
comitati.  Il  Consiglio  federale  vigila  sul  rispetto   di   tali
requisiti.