Art. 21. L'Organo federale di controllo L'Organo federale di controllo e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso federale. Il Congresso federale sceglie - tra i membri effettivi - il Presidente. I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di revoca e/o di decadenza i membri supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o revocati fino alla convocazione del Congresso federale per la nomina dei Consiglieri e la ricostituzione dell'Organo federale di controllo. I membri dell'Organo federale di controllo devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e competenza. L'Organo federale di controllo vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con modalita' telematica, su convocazione del suo Presidente. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto annuale del Partito. I membri dell'Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche all'interno del Partito. Non possono essere nominati membri dell'Organo federale di controllo coloro che rivestono cariche nei comitati. Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.