Art. 22. Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari ai soci Sud chiama Nord per le Autonomie vigila sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto. Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono: a) il richiamo scritto; b) il declassamento a Socio simpatizzante; c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; d) l'espulsione da Sud chiama Nord per le Autonomie e dal Comitato territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' di Sud chiama Nord per le Autonomie o del Comitato territoriale o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Sud chiama Nord per le Autonomie e del comitato territoriale offrendone un'immagine non consona ai relativi principi ispiratori del Partito. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti, anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni e' il Comitato disciplinare e di garanzia. Ogni organo sociale, ad eccezione della Giunta esecutiva, e qualsiasi socio regolarmente iscritto puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio. Il richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite Pec al socio interessato che potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione entro dieci giorni, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento. E' facolta' del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione entro il termine di trenta giorni del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime il Comitato disciplinare e di Garanzia dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Sulle decisioni del Comitato disciplinare e di garanzia e' ammesso reclamo alla Giunta esecutiva entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di reclamo: avverso i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro cinque giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione; avverso il provvedimento disciplinare dell'espulsione (lettera d) la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro dieci giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione. La richiesta di accesso agli atti del procedimento interrompe il decorso dei termini per la trasmissione delle memorie difensive, che riprendono a decorrere dopo l'avvenuto accesso agli atti. La Giunta esecutiva, dopo l'accertamento dei fatti e l'eventuale audizione dell'interessato, entro il termine di trenta giorni, si pronuncia sul reclamo accogliendo la richiesta o eventualmente respingendola, con facolta' altresi' di comminare un provvedimento disciplinare diverso. La Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo del Comitato competente.