Art. 22. 
 
      Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari ai soci 
 
    Sud  chiama  Nord  per  le  Autonomie  vigila  sul  comportamento
politico dei soci e sul rispetto  da  parte  dei  soci  del  presente
statuto. Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono: 
      a) il richiamo scritto; 
      b) il declassamento a Socio simpatizzante; 
      c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi  con
eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; 
      d) l'espulsione da Sud chiama  Nord  per  le  Autonomie  e  dal
Comitato  territoriale  a  causa  di   indegnita'   o   di   ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignita' di  altri  soci,  o  a
causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita'  di
Sud chiama Nord per le Autonomie o del  Comitato  territoriale  o  ne
compromettano l'immagine politica. 
    Per indegnita' si intende il  venir  meno  dei  requisiti  morali
necessari per essere socio di Sud chiama Nord per le Autonomie e  del
comitato territoriale offrendone un'immagine non consona ai  relativi
principi ispiratori del Partito. 
    Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino  l'attivita'  di
Sud chiama Nord per le  Autonomie  o  del  comitato  territoriale  si
intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o
atteggiamenti,  anche  omissivi,  danneggi  oggettivamente   l'azione
politica  di  Sud  chiama  Nord  per  le  Autonomie  o  del  comitato
territoriale,  ovvero  cerchi  di  comprometterne   l'unita'   o   il
patrimonio ideale. 
    L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni e' il Comitato
disciplinare e di garanzia. 
    Ogni organo sociale,  ad  eccezione  della  Giunta  esecutiva,  e
qualsiasi   socio   regolarmente   iscritto   puo'   richiedere    un
provvedimento  disciplinare  a  carico  di  un  socio   iscritto   al
territorio di competenza relazionando per iscritto sulle  motivazioni
e i fatti utili al giudizio. 
    Il richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta
di provvedimento sanzionatorio e delle suddette  motivazioni  tramite
Pec al socio interessato che potra' presentare  una  propria  memoria
difensiva e/o una richiesta di audizione  entro  dieci  giorni,  dopo
aver consultato gli atti relativi al procedimento.  E'  facolta'  del
Comitato  disciplinare  e  di  garanzia  comminare  un  provvedimento
differente rispetto a quello richiesto. 
    L'organo  giudicante  procedera'  all'accertamento  dei  fatti  e
all'audizione entro il termine di trenta giorni  del  socio  deferito
che ne abbia fatto richiesta. 
    L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di  difesa  non
esime il Comitato  disciplinare  e  di  Garanzia  dallo  svolgere  le
attivita' indispensabili ad una  corretta  ricostruzione  dei  fatti,
prima di deliberare in merito. 
    Sulle decisioni  del  Comitato  disciplinare  e  di  garanzia  e'
ammesso reclamo alla  Giunta  esecutiva  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione della decisione. 
    In caso di reclamo: 
      avverso i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c)  di  cui
al comma 1 del presente  articolo  la  Giunta  esecutiva,  dopo  aver
consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante  a
presentare entro cinque giorni una propria memoria difensiva  e/o  ne
chiede l'audizione; 
      avverso il provvedimento disciplinare dell'espulsione  (lettera
d) la Giunta esecutiva, dopo aver consultato  gli  atti  relativi  al
procedimento, invita il reclamante a presentare  entro  dieci  giorni
una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione. 
    La richiesta di accesso agli atti del procedimento interrompe  il
decorso dei termini per la trasmissione delle memorie difensive,  che
riprendono a decorrere dopo l'avvenuto accesso agli atti. 
    La Giunta esecutiva, dopo l'accertamento dei fatti e  l'eventuale
audizione dell'interessato, entro il termine  di  trenta  giorni,  si
pronuncia  sul  reclamo  accogliendo  la  richiesta  o  eventualmente
respingendola, con facolta' altresi' di  comminare  un  provvedimento
disciplinare diverso. 
    La Giunta esecutiva entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  del
reclamo puo' accogliere,  modificare  o  annullare  il  provvedimento
impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. 
    La decisione di riammettere un soggetto in precedenza  espulso  o
cancellato  dai  libri  sociali  e'  di   competenza   del   Comitato
disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio  direttivo  del
Comitato competente.