Art. 25. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento In caso di scioglimento del Partito il suo patrimonio dovra' essere devoluto a dei movimenti con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota di partecipazione non e' trasmissibile e non e' rivalutabile. E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.