Art. 25. 
 
         Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 
 
    In caso di scioglimento del  Partito  il  suo  patrimonio  dovra'
essere devoluto a dei movimenti con finalita' analoghe o ai  fini  di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di  cui  all'art.
3, comma 190 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
destinazione imposta dalla legge. 
    La  quota  di  partecipazione  non  e'  trasmissibile  e  non  e'
rivalutabile. 
    E' espressamente vietato  distribuire  anche  in  modo  indiretto
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale  durante
la vita del Partito, salvo che la  destinazione  o  la  distribuzione
siano imposti dalla legge.