Art. 8. 
 
                              Comitati 
 
    Sud chiama Nord per le Autonomie e' organizzata in  articolazioni
territoriali  (provinciale,   comunale,   comprensoriale,   tematica)
denominate «comitati» con la specificazione del livello  territoriale
seguita dalla sigla Sud chiama Nord  per  le  Autonomie  ed  il  nome
dell'ambito territoriale di riferimento. 
    Ciascun Comitato gode  di  autonomia  organizzativa,  gestionale,
patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente  Statuto
e dalla legge e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto
della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa  dal
Congresso federale e dal Consiglio federale di Sud chiama Nord per le
Autonomie. 
    I comitati eleggono un Segretario ed un Consiglio direttivo,  che
comprenda,  oltre  al  segretario,  un   tesoriere   ed   almeno   un
responsabile organizzativo; di norma rimangono in  carica  fino  alla
celebrazione del Congresso federale.  Gli  incarichi  possono  essere
revocati dal Segretario nazionale  o  dal  Coordinatore  federale  di
concerto con il primo. 
    I comitati, comunque denominati, sono  disciplinati  dalle  norme
del presente statuto in quanto compatibili. 
    Ciascun comitato prima di utilizzare i segni  distintivi  di  Sud
chiama Nord per le Autonomie deve essere espressamente autorizzato  a
completamento delle attivita' di verifica della corretta costituzione
dei comitati medesimi. 
    I responsabili legali  e  gli  organi  decisionali  dei  comitati
dovranno rispondere con le risorse di cui all'art.  10  del  presente
statuto e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio  e  di
ogni  obbligazione  assunta  per  conto  del  comitato  dagli  stessi
rappresentato.