Art. 8. Comitati Sud chiama Nord per le Autonomie e' organizzata in articolazioni territoriali (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) denominate «comitati» con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sud chiama Nord per le Autonomie ed il nome dell'ambito territoriale di riferimento. Ciascun Comitato gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale di Sud chiama Nord per le Autonomie. I comitati eleggono un Segretario ed un Consiglio direttivo, che comprenda, oltre al segretario, un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma rimangono in carica fino alla celebrazione del Congresso federale. Gli incarichi possono essere revocati dal Segretario nazionale o dal Coordinatore federale di concerto con il primo. I comitati, comunque denominati, sono disciplinati dalle norme del presente statuto in quanto compatibili. Ciascun comitato prima di utilizzare i segni distintivi di Sud chiama Nord per le Autonomie deve essere espressamente autorizzato a completamento delle attivita' di verifica della corretta costituzione dei comitati medesimi. I responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con le risorse di cui all'art. 10 del presente statuto e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato.