Art. 9. 
 
            Commissariamento e scioglimento dei comitati 
 
    Il Consiglio federale puo', in presenza  di  gravi  motivi  e  su
proposta del Coordinatore  federale,  commissariare  gli  organi  dei
comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di  un
commissario per il tempo necessario, e comunque non  oltre  un  anno,
alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il  provvedimento  del
Consiglio federale e' immediatamente esecutivo. 
    Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto
ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,  al
Comitato disciplinare e di garanzia. 
    Sono   da   considerarsi   gravi   motivi   che   comportano   il
commissariamento: 
      a) inadeguatezza degli incaricati nominati in seno al  comitato
a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; 
      b) irregolarita' amministrative; 
      c) irregolarita' economiche e finanziarie. 
    Le procedure di commissariamento sono previste anche in  caso  di
scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un
commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato.