Art. 9. Commissariamento e scioglimento dei comitati Il Consiglio federale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore federale, commissariare gli organi dei comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento del Consiglio federale e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato disciplinare e di garanzia. Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento: a) inadeguatezza degli incaricati nominati in seno al comitato a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; b) irregolarita' amministrative; c) irregolarita' economiche e finanziarie. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato.