Art. 8 Revoca del riconoscimento 1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorita' competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento. 2. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, entro il 15 ottobre 2023, gli organismi pagatori gia' riconosciuti all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano presentato istanza di modifica idonea ad ottenere l'estensione del riconoscimento per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 3. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2024, gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, non abbiano presentato istanza di modifica idonea ad ottenere l'estensione del riconoscimento per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 4. Le funzioni dell'organismo pagatore cui e' revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti. 5. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende alle modalita' di passaggio di competenze tra l'organismo pagatore revocato e l'AGEA organismo pagatore.