Art. 8 
 
                      Revoca del riconoscimento 
 
  1. Qualora l'organismo  pagatore  non  attui  integralmente  e  nel
termine stabilito il piano di interventi correttivi di  cui  all'art.
7, comma  4,  l'autorita'  competente  adotta  con  proprio  decreto,
acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento  AGEA,  l'atto  di
revoca del riconoscimento. 
  2. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  in  cui,
entro il 15 ottobre 2023, gli organismi  pagatori  gia'  riconosciuti
all'entrata in vigore del presente decreto,  non  abbiano  presentato
istanza   di   modifica   idonea   ad   ottenere   l'estensione   del
riconoscimento per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 
  3. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  in  cui,
entro il 31 dicembre 2024, gli  organismi  pagatori  riconosciuti  ai
sensi dell'art.  3,  comma  2,  non  abbiano  presentato  istanza  di
modifica idonea  ad  ottenere  l'estensione  del  riconoscimento  per
ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 
  4.  Le  funzioni  dell'organismo  pagatore  cui  e'   revocato   il
riconoscimento, in assenza di individuazione e di  riconoscimento  di
altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinche'
i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti. 
  5. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende alle modalita' di
passaggio di competenze tra l'organismo pagatore  revocato  e  l'AGEA
organismo pagatore.