Art. 1-bis 
 
     ((Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi 
                    alle missioni internazionali 
 
  1. All'articolo  538-bis,  comma  1,  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: «a partire dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  i
servizi di assicurazione  e  di  trasporto,  l'approvvigionamento  di
carbolubrificanti,  la  manutenzione  di  mezzi,  sistemi  d'arma   e
apparati di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti:  «,  i
servizi di assicurazione, di trasporto  e  di  vettovagliamento,  gli
interventi      infrastrutturali,       l'approvvigionamento       di
carbolubrificanti  e  di  munizionamento,  nonche'  l'acquisto  e  la
manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma,  sistemi  per
il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per  la
raccolta informativa, sistemi per  la  ricognizione  e  sorveglianza,
sistemi cyber e  impianti  di  telecomunicazioni,  comprensivi  delle
scorte,»; 
      b) dopo le parole: «il Ministero della difesa e' autorizzato ad
avviare,» e' inserita la seguente: «anche».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  538-bis,  comma  1
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  [Codice
          dell'ordinamento  militare],  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106
          dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  538-bis  (Contratti  relativi  alle   missioni
          internazionali) - 1. Al fine di garantire, senza  soluzione
          di continuita', i servizi di assicurazione, di trasporto  e
          vettovagliamento,    gli    interventi    infrastrutturali,
          l'approvvigionamento     di      carbolubrificanti,      di
          munizionamento, nonche' l'acquisto  e  la  manutenzione  di
          equipaggiamenti, mezzi,  sistemi  d'arma,  sistemi  per  il
          comando e controllo, sistemi per le comunicazioni,  sistemi
          per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione  e
          sorveglianza, sistemi cyber, impianti di telecomunicazioni,
          comprensivi delle scorte, finanziati dai  provvedimenti  di
          autorizzazione  e  proroga  delle  missioni  internazionali
          delle  Forze  armate,  il   Ministero   della   difesa   e'
          autorizzato  ad  avviare,  anche  nell'anno  precedente  il
          finanziamento, le procedure  di  affidamento  dei  relativi
          contratti fino alla fase di stipulazione  compresa,  mentre
          resta  fermo  che  puo'  procedere   all'approvazione   dei
          contratti  e  all'impegno  delle  relative  spese  solo  al
          momento del perfezionamento delle  procedure  contabili  di
          allocazione  delle  risorse   finanziarie   derivanti   dai
          menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga  delle
          missioni  internazionali  sui   pertinenti   capitoli   del
          relativo stato di previsione della spesa.».