Art. 1-bis ((Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali 1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,»; b) dopo le parole: «il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare,» e' inserita la seguente: «anche».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 538-bis, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [Codice dell'ordinamento militare], pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 538-bis (Contratti relativi alle missioni internazionali) - 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte, finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare, anche nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».