Art. 2 
 
           Proroga delle misure per il servizio sanitario 
                       della regione Calabria 
 
    
  1. Il termine di 24 mesi  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  di
6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli  articoli  2,
comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6,  del  medesimo  decreto  ((e
fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo)).
I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,  decadono,  ove
non confermati ((con le procedure di cui al  medesimo  articolo  2)),
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Commissario  ad  acta
per l'attuazione del piano di  rientro  dai  disavanzi  del  servizio
sanitario regionale della regione Calabria di  nominare  i  direttori
generali  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  con   le
procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. 
  1-bis.  Il  Commissario  ad  acta,  nell'esercizio  delle   proprie
funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma  1,
della   collaborazione   dell'Agenzia   delle   entrate,   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,  n.
181. La collaborazione e' prestata, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita
convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  1-ter.  All'articolo  16-septies,  comma  2,  lettera  a),   ultimo
periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le  parole:
«Dipartimento tutela della salute, servizi sociali  e  socio-sanitari
della Regione Calabria e» sono inserite le seguenti:  «l'Azienda  per
il governo della  sanita'  della  Regione  Calabria -  Azienda  Zero,
nonche' presso». 
  1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021,  n.  215,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «per le finalita' del presente comma e».)) 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi  alla  proroga  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  4,  del  decreto-legge  10
novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di  256.700  euro  per
l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno  2023,  utilizzando  l'avanzo  di
amministrazione  ((dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS),  come  accertato  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto  generale  annuale)).  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500  per  l'anno  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione  « Fondi  da  ripartire »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle ((disposizioni di cui al
presente articolo)), il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  ((3-bis. In ottemperanza alla sentenza della  Corte  costituzionale
n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine  di  concorrere  all'erogazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza  nonche'  di  assicurare  il
rispetto  della  direttiva  europea  sui   tempi   di   pagamento   e
l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della
regione Calabria, non possono essere intraprese o  proseguite  azioni
esecutive nei confronti  degli  enti  del  servizio  sanitario  della
regione Calabria di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito  sulle
rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli  enti  del
proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,   di
conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,  non
producono effetti dalla suddetta data e non vincolano  gli  enti  del
servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,
per il pagamento dei debiti, delle somme  agli  stessi  trasferite  a
decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma  si
applicano fino al 31 dicembre 2023 e non  sono  riferite  ai  crediti
risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. 
  3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando,  per
sopravvenute  ragioni  soggettive   od   oggettive,   e'   necessario
provvedere alla  sostituzione  dei  Commissari,  si  procede  con  le
medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini  di
cui al primo e al secondo periodo.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  7,  comma  1,  2,
          commi 1 e 3, 5 e 6 del decreto-legge 10 novembre  2020,  n.
          150, coordinato con la legge  di  conversione  30  dicembre
          2020, n. 181 [Misure urgenti per il rilancio  del  servizio
          sanitario della regione Calabria e  per  il  rinnovo  degli
          organi  elettivi  delle  regioni  a   statuto   ordinario],
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          323 del 31 dicembre 2020: 
                «Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Le
          disposizioni di cui al presente capo si applicano  fino  al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
          1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.»; 
                «Art.  2  (Commissari  straordinari  degli  enti  del
          Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad  acta
          di cui all'articolo  1,  entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, previa  intesa  con
          la Regione, nonche' con il  rettore  nei  casi  di  aziende
          ospedaliere   universitarie,    nomina    un    Commissario
          straordinario per ogni ente, o anche  per  piu'  enti,  del
          servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa  con  la
          Regione entro il termine perentorio  di  dieci  giorni,  la
          nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
          su proposta del Commissario ad acta,  previa  delibera  del
          Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare  il
          Presidente della Giunta regionale con preavviso  di  almeno
          tre giorni. 
              2. (Omissis). 
              3. L'ente del Servizio sanitario regionale  corrisponde
          al Commissario straordinario il  compenso  stabilito  dalla
          normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi
          enti del  servizio  sanitario.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adottato  di  concerto  col
          Ministro della salute entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  definito  un
          compenso   aggiuntivo   per   l'incarico   di   Commissario
          straordinario, comunque non  superiore  a  euro  50.000  al
          lordo degli  oneri  riflessi  a  carico  del  bilancio  del
          Ministero della  salute.  La  corresponsione  del  compenso
          aggiuntivo di cui al secondo periodo  e'  subordinata  alla
          valutazione positiva nell'ambito della verifica di  cui  al
          comma  6.  Restano  comunque  fermi   i   limiti   di   cui
          all'articolo 23-ter, commi  1  e  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22  dicembre  2011,  n.  214.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa di euro  75.000  per
          l'anno 2020, di euro 450.000 per  l'anno  2021  e  di  euro
          375.000  per  l'anno  2022.  Alla  relativa  copertura   si
          provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente  utilizzo
          delle  risorse  di  cui  all'articolo  3,  comma   5,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  per  gli
          anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo
          di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
          Ministero della  salute,  ai  sensi  dell'articolo  34-ter,
          comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
                «Art. 5 (Supporto e collaborazione al Commissario  ad
          acta). -  1.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il
          Commissario ad acta puo' avvalersi del Corpo della  Guardia
          di finanza per  lo  svolgimento  di  attivita'  dirette  al
          contrasto  delle  violazioni  in  danno   degli   interessi
          economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
          rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella  Regione
          e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da
          COVID-19 previsto dall'articolo  18  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal  fine,  il  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  opera  nell'ambito   delle   autonome
          competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
              1-bis.  Nell'esercizio  delle  proprie   funzioni,   il
          Commissario  ad  acta   puo'   avvalersi   altresi'   della
          collaborazione dell'Agenzia  delle  entrate  qualora  debba
          svolgere attivita'  che  coinvolgano  le  competenze  della
          medesima Agenzia. 
              2. Il supporto e  la  collaborazione  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  e  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
          prestati senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.»; 
                «Art. 6 (Contributo di solidarieta'  e  finanziamento
          del sistema di  programmazione  e  controllo  del  Servizio
          sanitario  della  regione  Calabria).  -  1.  Al  fine   di
          supportare gli interventi  di  potenziamento  del  servizio
          sanitario   regionale   stante    la    grave    situazione
          economico-finanziaria e sanitaria  presente  nella  regione
          Calabria, e' accantonata a valere sulle risorse finalizzate
          all'attuazione dell'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          la somma di 60 milioni di  euro  in  favore  della  regione
          stessa. 
              2. L'erogazione della somma  di  cui  al  comma  1,  e'
          condizionata  alla   presentazione   e   approvazione   del
          programma operativo di prosecuzione del  Piano  di  rientro
          per il  periodo  2022-2023  e  alla  sottoscrizione,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  di  uno  specifico
          Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente  le  modalita'
          di erogazione delle risorse di cui al comma 1. 
              3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo  di  cui
          al comma 2 e'  demandata  in  sede  congiunta  al  Comitato
          permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica
          degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12  dell'intesa
          del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
              4.  Per  la  realizzazione  di  interventi  diretti   a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi delle strutture  sanitarie  operanti  a  livello
          locale,  per  consentirne  la  produzione   sistematica   e
          l'interpretazione gestionale continuativa,  ai  fini  dello
          svolgimento  delle  attivita'  di   programmazione   e   di
          controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di
          rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale  dei
          bilanci delle aziende e del bilancio sanitario  consolidato
          regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma  1,
          dell'articolo 19, del decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e' autorizzata per la regione Calabria la spesa  di
          15 milioni di euro per la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
          programma finalizzato, ai  sensi  dell'articolo  79,  comma
          1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20
          della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   e   successive
          modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per
          interventi urgenti di cui alla deliberazione  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica n. 51 del
          24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  15
          del 20 gennaio 2020.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.   171
          [Attuazione della delega di cui all'articolo 11,  comma  1,
          lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di dirigenza sanitaria] e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 3 settembre 2016. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16-septies,  comma
          2, lettere a) e d), del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
          146, coordinato con la legge  di  conversione  17  dicembre
          2021,  n.  215  [Misure  urgenti  in  materia  economica  e
          fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili],
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          301 del 20 dicembre 2021, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
          e del servizio sanitario  della  Regione  Calabria).  -  1.
          (Omissis). 
              2.  In   ottemperanza   alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 168 del 23  luglio  2021  e  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria: 
                a)  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
          regionali (Agenas) assegna il personale  assunto  ai  sensi
          del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
          n. 160, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,
          a supporto del commissario ad  acta  per  l'attuazione  del
          piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il  predetto  personale,
          sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad  acta,
          puo' operare anche  presso  il  Dipartimento  tutela  della
          salute, servizi  sociali  e  socio-sanitari  della  Regione
          Calabria e l'Azienda per il  governo  della  sanita'  della
          Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
          cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio  sanitario
          della  medesima   regione   che   assicurano   le   risorse
          strumentali necessarie; 
                b)-c) (omissis); 
                d) per le finalita' del presente comma e al  fine  di
          garantire la piena  operativita'  delle  attivita'  proprie
          della gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
          sanitario  della  Regione  Calabria   operante   ai   sensi
          dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118,  la  Regione  Calabria,  nel  rispetto   dei   vincoli
          assunzionali previsti dalla normativa vigente  e  a  valere
          sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per  la
          gestione della predetta GSA, al reclutamento con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
          superiore a  trentasei  mesi,  di  1  unita'  di  personale
          dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
          inquadrare nella categoria D, tramite  procedura  selettiva
          pubblica operata,  d'intesa  con  il  commissario  ad  acta
          ovvero avvalendosi della Commissione per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Il
          menzionato contingente di personale puo' essere  integrato,
          a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
          da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati  nel
          rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla  normativa
          vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
          per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo
          triennio 2022-2024 la Regione  Calabria  e'  autorizzata  a
          conferire due incarichi dirigenziali in  deroga  ai  limiti
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165;». 
                - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  4,  del
          citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181: 
                «Art.  1  (Commissario  ad  acta  e   supporto   alla
          struttura commissariale). - 1.-3. (Omissis). 
              4.  Il  Commissario  ad  acta  si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  che
          fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
          puo'   avvalersi   di   personale   comandato,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
          professionali   attinenti    ai    settori    dell'analisi,
          valutazione, controllo  e  monitoraggio  delle  performance
          sanitarie,   prioritariamente    con    riferimento    alla
          trasparenza  dei  processi,   con   contratti   di   lavoro
          flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati  con
          soggetti individuati tramite procedura  selettiva.  Per  la
          copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
          periodo, nel limite di euro 244.000  per  l'anno  2020,  di
          euro 1.459.000 per l'anno 2021  e  di  euro  1.216.000  per
          l'anno  2022,   si   provvede   utilizzando   l'avanzo   di
          amministrazione dell'AGENAS, come  approvato  in  occasione
          del rendiconto generale annuale. Alla  compensazione  degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro  751.385
          per l'anno 2021 e  a  euro  626.240  per  l'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per  le
          medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti  di
          lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
          3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  possono
          essere prorogati sino al  31  dicembre  2020  con  oneri  a
          valere sulle somme non spese accertate per l'anno  2020  di
          cui al comma 4 del medesimo articolo 8». 
              - La sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11
          novembre 2022 e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          - 1a Serie speciale - n. 46 del 16 novembre 2022. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
          Serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011: 
                «Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.  Le
          disposizioni  del  presente   titolo,   che   costituiscono
          principi  fondamentali  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  3,   della
          Costituzione e sono  finalizzate  alla  tutela  dell'unita'
          economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
          120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  al   fine   di
          garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
          finanziata con le risorse destinate al  Servizio  sanitario
          nazionale concorrano al perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione
          dei  sistemi  contabili  e  dei  bilanci,  sono  dirette  a
          disciplinare le modalita' di redazione e di  consolidamento
          dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
          principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
          l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
                a) le regioni, per la parte  del  bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                b) le regioni: 
                  i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                  ii) per il  consolidamento  dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                c) aziende  sanitarie  locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                d)  istituti  zooprofilattici  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.». 
              - La legge 17 dicembre 2021,  n.  215  [Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e
          fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze  indifferibili]
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 301 del 20 dicembre 2021. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  coordinato  con  la
          legge di conversione 14 giugno 2019,  n.  55  [Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici],  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
          generale - n. 140 del 17 giugno 2019, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo.».