Art. 2 Programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati 1. Ai fini della definizione dei programmi e della ripartizione di cui all'art. 1, si fa riferimento ai dati annuali di raccolta e di programmazione riportati nei Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, annualmente adottati, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 219 del 2005, finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, nei quali e' stabilito, tra l'altro, uno specifico programma per la produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita.