Art. 2 
 
Programmi finalizzati al  raggiungimento  dell'autosufficienza  nella
                produzione di medicinali emoderivati 
 
  1. Ai fini della definizione dei programmi e della ripartizione  di
cui all'art. 1, si fa riferimento ai dati annuali di  raccolta  e  di
programmazione riportati nei Programmi di  autosufficienza  nazionale
del sangue e  dei  suoi  prodotti,  annualmente  adottati,  ai  sensi
dell'art.  14,  della  legge  n.  219  del   2005,   finalizzati   al
raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e  dei  suoi
prodotti,  nei  quali  e'  stabilito,  tra  l'altro,  uno   specifico
programma per la produzione di  medicinali  emoderivati  prodotti  da
plasma nazionale derivante  dalla  donazione  volontaria,  periodica,
responsabile, anonima e gratuita.