Art. 2 
 
                 Valutazioni finalizzate al rilascio 
                di nuovi accreditamenti istituzionali 
 
  1. L'accreditamento istituzionale conferisce alle  strutture,  gia'
in possesso di autorizzazione sanitaria,  la  qualifica  di  soggetto
idoneo ad  erogare  prestazioni  per  conto  del  Servizio  sanitario
nazionale, ha durata limitata nel tempo ed e' finalizzato a garantire
condizioni   di   qualita',   sicurezza,   equita'   e    trasparenza
nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza  rispetto  ai
bisogni di salute della collettivita'. 
  2. Il rilascio dell'accreditamento istituzionale  di  cui  all'art.
8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
in favore delle nuove strutture che  ne  facciano  richiesta,  o  per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, e' concesso  in
base alla valutazione, da  parte  di  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma: 
    a) della funzionalita' e della coerenza rispetto  agli  indirizzi
attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare; 
    b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti  dalla
regione  o  provincia  autonoma  in  coerenza  con   le   indicazioni
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  del  20
dicembre 2012 sul documento recante «Disciplinare  per  la  revisione
della  normativa  dell'accreditamento»  (rep.   atti   n.   259/CSR),
attraverso verifiche  documentali  e  in  loco  condotte  avvalendosi
dell'organismo tecnicamente accreditante; 
    c) dei risultati  dell'attivita'  eventualmente  gia'  svolta  da
parte della struttura richiedente; 
    d) dell'impegno al perseguimento  degli  obiettivi  di  sicurezza
delle  prestazioni,  definiti  dalla  regione  o  provincia  autonoma
tenendo conto della normativa sulla gestione del  rischio  clinico  e
degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A  del
presente decreto; 
    e)  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza   e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualita', sicurezza  ed
appropriatezza delle  attivita'  erogate,  secondo  quanto  riportato
nell'Allegato A. 
  3. Le regioni e le province autonome effettuano, entro  un  termine
comunque  non  superiore  a  sei  mesi   dalla   data   di   rilascio
dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti  c)  ed
e) del comma 2, per le strutture che  non  abbiano  svolto  attivita'
sanitaria    o    sociosanitaria    precedentemente    al    rilascio
dell'accreditamento. 
  4. Le strutture di cui al comma 2, in possesso  dell'autorizzazione
all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo  accreditamento,  la
corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti
ulteriori  di  accreditamento  e  alla  conformita'   agli   elementi
riportati nell'Allegato  A  del  presente  decreto,  nonche'  di  una
relazione sull'attivita'  eventualmente  gia'  svolta  in  regime  di
autorizzazione. 
  5. E' compito di ciascuna regione e provincia autonoma vigilare sul
mantenimento dei  requisiti  minimi  autorizzativi  e  dei  requisiti
ulteriori di accreditamento.