Art. 2 
 
           Termini di invio dei dati delle spese sanitarie 
                       relative all'anno 2023 
 
  1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 e' sostituito
con il seguente comma: 
    «1. La trasmissione dei dati  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto e' effettuata: 
      a) entro l'8 febbraio 2021, per le  spese  sostenute  nell'anno
2020; 
      b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo
semestre dell'anno 2021; 
      c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel  secondo
semestre dell'anno 2021; 
      d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo
semestre dell'anno 2022; 
      e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo
semestre dell'anno 2022; 
      f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo
semestre dell'anno 2023; 
      g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo
semestre dell'anno 2023; 
      h) entro la fine del mese successivo alla  data  del  documento
fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                          dello Stato 
                                                             Mazzotta