Art. 2 
 
  1.  La  presente  ordinanza   produce   effetti   dalla   data   di
pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 3290