Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione della medesima e fino al 31 gennaio 2023. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2022 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3290