Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1  sono  destinate  alle  regioni  e
province autonome per finanziare i progetti di cui  alla  lettera  a)
del medesimo articolo. 
  2. A tal fine a ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita
una quota di risorse secondo il riparto di cui alla  tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  calcolata  sulla
base della quota di popolazione regionale nella fascia  d'eta'  18-64
anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.