Art. 2 Soggetti destinatari 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alle regioni e province autonome per finanziare i progetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo. 2. A tal fine a ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.