Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato
da  un'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro  attestante  che
l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla  direttiva  (UE)
2017/2397 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  12  dicembre
2017; 
    b)  «conduttore  di  nave»:  membro  del  personale  di   coperta
qualificato per condurre imbarcazioni sulle  vie  navigabili  interne
degli Stati membri e per  avere  la  responsabilita'  generale  della
navigazione a bordo, nonche' per  l'equipaggio,  i  passeggeri  e  il
carico; 
    c) «Convenzione  STCW»:  la  convenzione  del  1978  sulle  norme
relative alla  formazione  della  gente  di  mare,  al  rilascio  dei
brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7  luglio  1978,  resa
esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 739; 
    d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata  per
partecipare alle  operazioni  di  rifornimento  di  imbarcazioni  che
utilizzano gas naturale liquefatto come  combustibile  o  per  essere
conduttori di tali imbarcazioni; 
    e)  «esperto  di  navigazione  passeggeri»:  persona  che  presta
servizio a bordo della nave ed e' qualificata per adottare misure  in
situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri; 
    f) «giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi  effettuati
da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all'articolo 3, numero
20), della direttiva (UE) 2017/2397; 
    g) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; 
    h) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto piu'
basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi  fissi,  e  la
linea di massima immersione; 
    i) «larghezza»:  la  larghezza  massima  dello  scafo  in  metri,
misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote  a  pale,  parabordi
fissi e simili); 
    l) «libretto di navigazione»:  registro  personale  contenente  i
dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in
particolare il tempo di navigazione e i  viaggi  effettuati,  di  cui
all'articolo 3, numero 19), della direttiva (UE) 2017/2397; 
    m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»:
libretto di navigazione  o  giornale  di  bordo  in  cui  si  possono
registrare dati; 
    n) «lunghezza»:  la  lunghezza  massima  dello  scafo  in  metri,
esclusi il timone e il bompresso; 
    o) «membri del personale di  coperta»:  persone  che  partecipano
alla conduzione generale  di  imbarcazioni  che  navigano  sulle  vie
navigabili interne dell'Unione  e  svolgono  vari  compiti,  quali  i
compiti relativi alla  navigazione,  al  controllo  della  conduzione
dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al
trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla
riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e  alla
protezione dell'ambiente, che non sono  addette  esclusivamente  alla
conduzione dei motori, delle gru o delle  apparecchiature  elettriche
ed elettroniche; 
    p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla  navigazione  interna  o
alla navigazione marittima; 
    q)  «nave  passeggeri»:  una  nave  costruita  e  attrezzata  per
trasportare piu' di dodici passeggeri; 
    r) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le
operazioni di rimorchio; 
    s)  «spintore»:  qualsiasi  nave  appositamente   costruita   per
provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; 
    t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni,
che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante
un viaggio su un'imbarcazione su vie  navigabili  interne  nazionali,
comprese le attivita' di carico e scarico che  richiedono  operazioni
di navigazione attiva, e  che  e'  stato  convalidato  dall'autorita'
competente; 
    u) «vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili  interne
di cui all'Allegato I del decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.
114. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  12
          dicembre 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 21 novembre  1985,  n.  739  (Adesione  alla
          convenzione del 1978 sulle norme relative  alla  formazione
          della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla
          guardia,  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione)  e'  pubblicata  nel   Suppl.   Ord.   Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. 
              - Il  testo  dell'Allegato   I   del   citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2018, n. 114, cosi' recita: 
              «Allegato I (Previsto dall'articolo 2, comma 1) 
              Elenco delle vie navigabili interne italiane  suddivise
          geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 
              Zona 4 
              Repubblica italiana 
              Tutte le vie navigabili interne nazionali.».