Art. 9 
 
        Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: 
    a) individua, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le  misure  per
contrastare  le  frodi  e  altre  pratiche  illecite  concernenti   i
certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione  e  i
giornali di bordo; 
    b)  effettua  lo  scambio  di  informazioni  pertinenti  con   le
autorita' competenti di altri Stati membri  per  quanto  riguarda  la
certificazione delle  persone  che  partecipano  alla  conduzione  di
imbarcazioni,   comprese   informazioni   sulla    sospensione    dei
certificati,  nel  rispetto  dei  principi  di  protezione  dei  dati
personali stabiliti dal  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119.