Art. 11 
 
Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali
  derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da  un  Paese
  terzo e dalle azioni  su  di  essa  basate  o  da  essa  derivanti.
  Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96. 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998,  n.  346,
le parole: «del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il regolamento (CE) n. 2271/96  del  Consiglio  del  22
          novembre  1996,  relativo  alla  protezione  dagli  effetti
          extraterritoriali  derivanti   dall'applicazione   di   una
          normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su  di
          essa basate  o  da  essa  derivanti,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. L 309 del 29.11.1996. 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  26
          agosto 1998  n.  346,  recante  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio amministrativo in attuazione del  regolamento
          CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996,  a  norma
          dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1998, n.  236,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  1  (Sanzioni).  -  1.  I   soggetti   indicati
          dall'art. 11 del regolamento CE n.  2271/96  del  Consiglio
          del 22 novembre  1996,  che  omettono  di  comunicare  alla
          Commissione europea, direttamente  o  per  il  tramite  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, nei termini e con le modalita' previste dal
          citato regolamento CE n. 2271/96, le  informazioni  di  cui
          all'art. 2 del regolamento medesimo,  sono  puniti  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni
          a lire novanta milioni. 
                2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere
          ottenuto l'autorizzazione della  Commissione  europea,  non
          osservano  le  disposizioni  di  cui  all'art.   5,   primo
          paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono  puniti  con
          la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire   trenta
          milioni a lire centottanta milioni. 
                3. Le sanzioni di  cui  al  presente  art.  non  sono
          applicabili quando le operazioni contestate o  gli  accordi
          successivamente   intervenuti   in   relazione   ai    beni
          espropriati siano stati, anche implicitamente,  autorizzati
          dalla Commissione europea. 
                4.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale,  accerta  l'osservanza  delle
          disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del  regolamento
          CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma  1  con
          le modalita' di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le  sanzioni
          previste dal presente articolo.».