Art. 16 
 
Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni
  di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009. 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-ter (Proroga  del  visto). -  1.  Il  questore   della
provincia in cui lo  straniero  si  trova  puo'  prorogare  il  visto
d'ingresso per soggiorni di breve durata  fino  alla  durata  massima
consentita dalla normativa europea, ai  sensi  dell'articolo  33  del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti. 
      2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi  del
comma 1 e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
      3. La proroga del  visto  concessa  dal  questore  consente  il
soggiorno  dello  straniero  nel  territorio   nazionale   senza   la
necessita' di ulteriori adempimenti. 
      4. Le informazioni sulla proroga  del  visto,  memorizzate  nel
sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra  Stati
membri sui visti per soggiorni di  breve  durata  (regolamento  VIS),
sono registrate negli archivi del Centro  elaborazione  dati  di  cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in  possesso»  sono
inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo
4-ter o»; 
      2) al comma 8-bis: 
        2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffa' o altera  un  visto
di ingresso o reingresso,» sono inserite le  seguenti:  «una  proroga
del visto,»; 
        2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il  rilascio  di
un visto di ingresso o di reingresso,»  sono  inserite  le  seguenti:
«della proroga del visto,»; 
      c) all'articolo 6, comma 10,  le  parole:  «all'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»; 
      d) all'articolo 13, comma 2, lettera b): 
        1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le
seguenti: «la proroga del visto o»; 
        2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da  forza
maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la  proroga  del
visto o»; 
        3) le parole: «e' stato  revocato  o  annullato  o  rifiutato
ovvero e'» sono sostituite dalle seguenti: «siano  stati  revocati  o
annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»; 
        4) dopo le  parole:  «legge  28  maggio  2007,  n.  68»  sono
inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta  la  validita'
della proroga del visto». 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  810/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che  istituisce
          un codice comunitario dei  visti  (codice  dei  visti),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. del 15 settembre 2009 L 243/1. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  767/2008  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  concernente  il   sistema   di
          informazione visti (VIS) e lo scambio di  informazioni  tra
          Stati membri sui visti per soggiorni di breve  durata,  sui
          visti per soggiorni di  lunga  durata  e  sui  permessi  di
          soggiorno (regolamento VIS), e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il testo degli articoli 5,  6  e  13,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  citato  sopra,
          come modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).  -  1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
          di  carta  di  soggiorno  o  di   permesso   di   soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo unico o che siano in possesso della proroga del visto
          ai sensi dell'art. 4-ter  o  di  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dalla  competente  autorita'
          di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed
          alle condizioni previsti da specifici accordi. 
                1-bis. Nei  casi  di  cui  all'art.  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'art. 4 e che sono in possesso  del
          visto per motivi di studio rilasciato per  l'intera  durata
          del corso di  studio  e  della  relativa  dichiarazione  di
          presenza. 
                2. Il permesso di soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
                2-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
                2-ter. La richiesta di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e del permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'art.
          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25. 
                3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                  a) superiore a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                  b) 
                  c)  inferiore  al  periodo  di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'art. 39-bis.1; 
                  d) 
                  e)   superiore   alle   necessita'   specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
                3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro
          e' rilasciato a seguito  della  stipula  del  contratto  di
          soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La  durata  del
          relativo  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'   quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                  a) in relazione ad uno o piu' contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                  b)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; 
                  c)  in  relazione  ad  un   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
                3-ter. Allo straniero che dimostri di  essere  venuto
          in Italia almeno una volta nei cinque anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'art. 24, comma 11. 
                3-quater. Possono inoltre soggiornare nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di soggiorno non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
          periodo di due anni. 
                3-quinquies.   La   rappresentanza   diplomatica    o
          consolare italiana che rilascia il visto  di  ingresso  per
          motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2  e  3  dell'art.  4,
          ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo,  ai  sensi
          del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma 9 dell'art. 22 entro trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  documentazione.  Uguale  comunicazione  e'  data  al
          Ministero  dell'interno  per  i  visti  di   ingresso   per
          ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro  trenta
          giorni dal ricevimento della documentazione. 
                3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,  ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni. 
                4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
                4-bis. Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo  del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
                5. Il permesso di soggiorno o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano  sopraggiunti
          nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che  non  si
          tratti   di    irregolarita'    amministrative    sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si  tiene  anche  conto
          della natura e della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
          dell'interessato e dell'esistenza  di  legami  familiari  e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,  anche
          della durata del  suo  soggiorno  nel  medesimo  territorio
          nazionale. 
                5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rifiutato  o
          revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
          all'art. 29, comma 1-ter. 
                6. Il rifiuto o la revoca del permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
                7. Gli stranieri muniti del permesso di  soggiorno  o
          di  altra  autorizzazione  che  conferisce  il  diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
                7-bis. Allo straniero di cui al comma 7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
                7-ter. Nei confronti dello straniero che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2.
          In presenza di accordi o intese bilaterali con altri  Stati
          membri  dell'Unione  europea  entrati  in  vigore  in  data
          anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'  eseguito
          verso lo Stato membro che  ha  rilasciato  il  permesso  di
          soggiorno o  altra  autorizzazione  al  soggiorno.  Qualora
          sussistano i presupposti per l'adozione  del  provvedimento
          di espulsione  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  ovvero
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, il provvedimento di  espulsione  e'  adottato
          sentito lo Stato membro che ha rilasciato  il  permesso  di
          soggiorno o  altra  autorizzazione  e  l'allontanamento  e'
          eseguito con destinazione fuori del territorio  dell'Unione
          europea. 
                7-quater.  E'   autorizzata   la   riammissione   nel
          territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
          membro dell'Unione europea, in possesso di un  permesso  di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
                8. Il permesso di soggiorno e la carta  di  soggiorno
          di cui all'art. 9  sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'art.  36
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                8.1.  Nel  permesso  di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: «perm. unico lavoro». 
                8.2. La disposizione di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                  a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                  b) agli stranieri di cui all'art. 24; 
                  c) agli stranieri di cui all'art. 26; 
                  d) agli stranieri di  cui  all'art.  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                  e) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  ovvero  hanno
          richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono  in
          attesa di una decisione su tale richiesta; 
                  f) agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  ovvero  hanno   chiesto   il   riconoscimento   della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                  g) agli stranieri che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione; 
                  g-bis) agli stranieri di cui all'art. 42-bis. 
                8-bis. Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di
          ingresso o reingresso, una proroga del visto,  un  permesso
          di soggiorno, un contratto di  soggiorno  o  una  carta  di
          soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine  di
          determinare il rilascio  di  un  visto  di  ingresso  o  di
          reingresso, della proroga del  visto,  di  un  permesso  di
          soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una  carta  di
          soggiorno   oppure   utilizza   uno   di   tali   documenti
          contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno
          a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte  di  un
          atto che faccia fede fino a querela di falso la  reclusione
          e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
          commesso da un pubblico ufficiale. 
                9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,  rinnovato
          o convertito entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  e'
          stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
                9-bis. In attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                  a) che la richiesta del rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del precedente comma 4, e dell'art.  13  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
          o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
                  b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio
          la  ricevuta  attestante  l'avvenuta  presentazione   della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.» 
                «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno).
          - 1. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di
          lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
          utilizzato anche per le altre attivita' consentite.  Quello
          rilasciato per motivi di studio e  formazione  puo'  essere
          convertito, comunque prima della  sua  scadenza,  e  previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti previsti dall'art. 26, in permesso  di  soggiorno
          per motivi di lavoro nell'ambito delle  quote  stabilite  a
          norma dell'art. 3, comma 4, secondo le  modalita'  previste
          dal regolamento di attuazione. 
                1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
          motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i  seguenti
          permessi di soggiorno: 
                  a) permesso di soggiorno per  protezione  speciale,
          di cui all'art. 32, comma 3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, ad eccezione  dei  casi  per  i  quali
          siano state applicate le cause  di  diniego  ed  esclusione
          della protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,
          comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c),  e  16  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                  b) permesso di  soggiorno  per  calamita',  di  cui
          all'art. 20-bis; 
                  c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
          cui all'art. 11, comma 1, lettera  c-quater),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
                  d)  permesso  di  soggiorno  per   acquisto   della
          cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'art.  11,
          comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
          cui lo straniero era  precedentemente  in  possesso  di  un
          permesso per richiesta di asilo; 
                  e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
          cui all'art. 27, comma 1, lettera p); 
                  f)  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  di   tipo
          artistico, di cui all'art. 27, comma 1, lettere m),  n)  ed
          o); 
                  g) permesso di soggiorno per motivi  religiosi,  di
          cui all'art. 5, comma 2; 
                  h) permesso di soggiorno per assistenza di  minori,
          di cui all'art. 31, comma 3; 
                  h-bis) permesso di soggiorno per cure  mediche,  di
          cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis). 
                2. Fatta eccezione per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quelli inerenti all'accesso alle prestazioni  sanitarie  di
          cui all' art. 35 e per quelli  attinenti  alle  prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di cui all'art. 5, comma  8,  devono  essere  esibiti  agli
          uffici della pubblica amministrazione ai fini del  rilascio
          di   licenze,   autorizzazioni,   iscrizioni    ed    altri
          provvedimenti  di  interesse   dello   straniero   comunque
          denominati. 
                3. Lo straniero che, a richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
                4. Qualora vi sia motivo di dubitare della  identita'
          personale dello straniero, questi e' sottoposto  a  rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici. 
                5. Per le verifiche previste dal presente testo unico
          o dal regolamento di attuazione,  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,  richiede  agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di un reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  legittima,
          sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei   familiari
          conviventi nel territorio dello Stato. 
                6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o in localita' che comunque interessano la difesa  militare
          dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri  per
          mezzo della autorita' locale di pubblica  sicurezza  o  col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al divieto, possono  essere  allontanati  per  mezzo  della
          forza pubblica. 
                7.  Le  iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche  dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abituale anche in  caso
          di documentata ospitalita' da piu' di tre  mesi  presso  un
          centro   di   accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente. 
                8. Fuori dei casi di cui al comma  7,  gli  stranieri
          che  soggiornano  nel   territorio   dello   Stato   devono
          comunicare al questore competente per territorio,  entro  i
          quindici giorni successivi,  le  eventuali  variazioni  del
          proprio domicilio abituale. 
                9. Il documento di identificazione per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno. Esso non e'  valido  per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali. 
                10. Contro  i  provvedimenti  di  cui  agli  articoli
          4-ter, 5 e al presente  articolo,  e'  ammesso  ricorso  al
          tribunale amministrativo regionale competente.» 
                «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. (Omissis). 
                2. L'espulsione e' disposta dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                  a)  e'   entrato   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendosi ai controlli  di  frontiera  e  non  e'  stato
          respinto ai sensi dell'art. 10; 
                  b) si e' trattenuto nel territorio dello  Stato  in
          assenza della  comunicazione  di  cui  all'art.  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto la proroga del  visto  o  il
          permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che  il
          ritardo sia dipeso da  forza  maggiore,  ovvero  quando  la
          proroga del visto o il permesso di  soggiorno  siano  stati
          revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il  permesso
          di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni  e  non
          ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
          trattenuto  sul  territorio  dello  Stato   in   violazione
          dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68,  o
          nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga  del
          visto; 
                  c) appartiene a  taluna  delle  categorie  indicate
          negli articoli  1,  4  e  16,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159.»