Art. 17 
 
Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio  europei
  per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui  soggiorno  e'
  irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953. 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'articolo  1  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Il documento di viaggio  europeo  per  il  rimpatrio  dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal
regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 ottobre 2016,  e'  rilasciato  dal  questore  sulla  base  del
modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento  europeo
          e  del   Consiglio,   del   26   ottobre   2016,   relativo
          all'istituzione di un documento di viaggio europeo  per  il
          rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  e'
          irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del
          Consiglio  del  30  novembre  1994,  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. L 311 del 17.11.2016. 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n.  286,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          testo unico, in attuazione  dell'art.  10,  secondo  comma,
          della Costituzione, si applica, salvo che sia  diversamente
          disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
          europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 
                2.  Il  presente  testo  unico  non  si  applica   ai
          cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea,  salvo
          quanto previsto dalle norme di attuazione  dell'ordinamento
          comunitario. 
                3.  Quando  altre   disposizioni   di   legge   fanno
          riferimento a istituti concernenti persone di  cittadinanza
          diversa  da  quella  italiana   ovvero   ad   apolidi,   il
          riferimento deve  intendersi  agli  istituti  previsti  dal
          presente testo unico.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni
          interne,  comunitarie  e  internazionali  piu'   favorevoli
          comunque vigenti nel territorio dello Stato. 
                4. Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni,  le  disposizioni   del   presente   testo   unico
          costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art.  117
          della Costituzione. Per  le  materie  di  competenza  delle
          regioni a statuto speciale e delle province autonome,  esse
          hanno  il  valore  di   norme   fondamentali   di   riforma
          economico-sociale della Repubblica. 
                5. Le disposizioni del presente testo  unico  non  si
          applicano qualora sia  diversamente  previsto  dalle  norme
          vigenti per lo stato di guerra. 
                6. Il regolamento di attuazione  del  presente  testo
          unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  e'
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.. 
                6-bis.  Il  documento  di  viaggio  europeo  per   il
          rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno  e'
          irregolare, previsto dal  regolamento  (UE)  2016/1953  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e'
          rilasciato dal questore sulla  base  del  modello  conforme
          approvato  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, da  adottare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
                7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di
          cui  al  comma   6   e'   trasmesso   al   Parlamento   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
          termine, il regolamento e' emanato anche  in  mancanza  del
          parere.»