Art. 18 
 
Attuazione della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  n.  2019/68  della
  Commissione, del 16 gennaio  2019,  che  stabilisce  le  specifiche
  tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti
  essenziali a norma della  direttiva  n.  91/477/CEE  del  Consiglio
  relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi,
  e attuazione della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2019/69  della
  Commissione, del 16 gennaio  2019,  che  stabilisce  le  specifiche
  tecniche relative alle armi d'allarme o  da  segnalazione  a  norma
  della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa  al  controllo
  dell'acquisizione  e  della  detenzione  di  armi.   Procedure   di
  infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212. 
 
  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate  o
ai Corpi armati dello Stato devono recare il  marchio  NATO  o  altra
marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»; 
    b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo,  le  parole
da: «armi  da  fuoco  corte  semiautomatiche»  fino  a:  «parabellum,
nonche' di» sono soppresse e al quinto comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se  muniti
di camera  di  cartuccia,  devono  essere  conformi  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione
(UE)  n.  2019/69  della  Commissione,  del  16  gennaio  2019,   che
stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme  o  da
segnalazione a norma della  direttiva  n.  91/477/CEE  del  Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»; 
    c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Disposizioni  particolari  per  gli  strumenti  da
segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli  strumenti  di
autodifesa). - 1. Il Banco  nazionale  di  prova  verifica,  a  spese
dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli
di cui all'articolo 2, quinto comma, della  presente  legge,  nonche'
gli  strumenti  di  autodifesa,  qualora  provvisti  di   camera   di
cartuccia,   disciplinati   dal   regolamento   emanato   ai    sensi
dell'articolo 3, comma  32,  della  legge  15  luglio  2009,  n.  94,
prodotti o importati a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, siano conformi alle specifiche  tecniche
di cui all'allegato annesso alla  direttiva  di  esecuzione  (UE)  n.
2019/69. Il Banco nazionale  di  prova  fornisce  i  risultati  delle
predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri
che ne facciano richiesta. 
      2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al
comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste  dal  medesimo
comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
1.500 euro a 15.000 euro. 
      3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto  quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante  del  reato,  il  reato
stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti  di  strumenti
da segnalazione acustica  che  non  siano  conformi  alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione
(UE) n. 2019/69»; 
    d) all'articolo  11,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La  marcatura  e'  eseguita  in  conformita'  alle
specifiche tecniche di cui all'allegato  annesso  alla  direttiva  di
esecuzione (UE) n. 2019/68». 
  2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  della  legge
18 aprile 1975, n. 110, introdotto  dal  comma  1,  lettera  c),  del
presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2019/68   della
          Commissione,  del  16  gennaio  2019,  che  stabilisce   le
          specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco  e
          dei loro componenti  essenziali  a  norma  della  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio    relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. del 17 gennaio 2019 L15/18. 
              -  La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2019/69   della
          Commissione  del  16  gennaio  2019   che   stabilisce   le
          specifiche tecniche  relative  alle  armi  d'allarme  o  da
          segnalazione  a  norma  della  direttiva   91/477/CEE   del
          Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione  e  della
          detenzione di armi, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  del  17
          gennaio 2019 L15/22. 
              - Il testo degli articoli 1, 2  e  11  della  legge  18
          aprile  1975,  n.  110,  recante  norme  integrative  della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e  degli  esplosivi,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
          da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
          pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
          regolamentari in materia sono armi da  guerra  le  armi  di
          ogni specie che, per  la  loro  spiccata  potenzialita'  di
          offesa,  sono  o  possono  essere  destinate   al   moderno
          armamento delle truppe nazionali  o  estere  per  l'impiego
          bellico, nonche' le bombe di  qualsiasi  tipo  o  parti  di
          esse, gli aggressivi  chimici,  biologici,  radioattivi,  i
          congegni  bellici  micidiali  di   qualunque   natura,   le
          bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. 
                Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel  secondo   comma
          dell'art. 2, sono armi tipo  guerra  quelle  che,  pur  non
          rientrando tra le armi da  guerra,  possono  utilizzare  lo
          stesso  munizionamento  delle  armi  da   guerra   o   sono
          predisposte al funzionamento  automatico  per  l'esecuzione
          del tiro a raffica o presentano caratteristiche  balistiche
          o di impiego comuni con le armi  da  guerra.  Agli  effetti
          della legge penale sono, altresi',  considerate  armi  tipo
          guerra le armi da fuoco camuffate di  cui  all'art.  1-bis,
          comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 527. 
                Sono munizioni da guerra le  cartucce  e  i  relativi
          bossoli,  i  proiettili  o  parti  di  essi  destinati   al
          caricamento delle armi da guerra. Le munizioni  di  calibro
          9x19 destinate alle Forze armate o ai  Corpi  armati  dello
          Stato devono recare  il  marchio  NATO  o  altra  marcatura
          idonea a individuarne la specifica destinazione.» 
                «Art. 2 (Armi e munizioni comuni da  sparo).  -  Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
          1 e salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo: 
                  a) i fucili anche semiautomatici  con  una  o  piu'
          canne ad anima liscia; 
                  b) i fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a
          caricamento successivo con azione manuale; 
                  c) i fucili con due o tre  canne  miste,  ad  anime
          lisce  o  rigate,  a  caricamento  successivo  con   azione
          manuale; 
                  d) i fucili, le carabine  ed  i  moschetti  ad  una
          canna  ad  anima  rigata,  anche  se  predisposti  per   il
          funzionamento semiautomatico; 
                  e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
                  f) le rivoltelle a rotazione; 
                  g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
                  h) le repliche di armi  antiche  ad  avancarica  di
          modelli anteriori al 1890, fatta  eccezione  per  quelle  a
          colpo singolo. 
                Sono altresi' armi comuni da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello Stato e la vendita di armi  comuni  da  sparo,  salvo
          quanto previsto per quelle per uso sportivo,  per  le  armi
          antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o
          serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore
          a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore  a  20
          colpi per le armi corte, nonche' di tali  caricatori  e  di
          ogni dispositivo progettato o  adattato  per  attenuare  il
          rumore causato da  uno  sparo.  Per  le  repliche  di  armi
          antiche e' ammesso un numero di colpi non superiore  a  10.
          Nei casi consentiti e' richiesta la licenza di cui all'art.
          31 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
                Sono infine considerate armi comuni da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e  strumenti  per  i  quali  il  Banco
          nazionale di prova escluda, in  relazione  alle  rispettive
          caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
          Non sono  armi  gli  strumenti  ad  aria  compressa  o  gas
          compresso a canna liscia e a funzionamento non  automatico,
          destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di
          sostanze o miscele classificate come pericolose dall'art. 3
          del regolamento n. 1272/2008/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  che  erogano  una
          energia cinetica non superiore a  12,7  joule,  purche'  di
          calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non  superiore  a
          17,27 millimetri. Il Banco  nazionale  di  prova,  a  spese
          dell'interessato, procede a  verifica  di  conformita'  dei
          prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano
          una energia cinetica superiore a 7,5 joule  possono  essere
          utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso
          di inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  di   cui
          all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773. Con decreto del  Ministro  dell'interno  sono
          definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione,  il
          trasporto,  il  porto  e  l'utilizzo  degli  strumenti   da
          impiegare  per  l'attivita'   amatoriale   e   per   quella
          agonistica. 
                Le munizioni a palla destinate  alle  armi  da  sparo
          comuni  non  possono   comunque   essere   costituite   con
          pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,  a
          carica  esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,   ne'
          possono essere  tali  da  emettere  sostanze  stupefacenti,
          tossiche  o  corrosive,  o  capsule  sferiche   marcatrici,
          diverse da quelle consentite a norma  del  terzo  comma  ed
          eccettuate le cartucce che lanciano  sostanze  e  strumenti
          narcotizzanti destinate a fini scientifici  e  di  zoofilia
          per  le  quali  venga  rilasciata  apposita   licenza   del
          questore. 
                Le  disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive
          modificazioni  e  della  presente   legge   relative   alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque detenuti o  portati  per  essere  utilizzati  come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile. Gli  strumenti  di  cui  al
          presente comma, se muniti di camera  di  cartuccia,  devono
          essere   conformi   alle   specifiche   tecniche   di   cui
          all'allegato annesso  alla  direttiva  di  esecuzione  (UE)
          2019/69  della  Commissione,  del  16  gennaio  2019,   che
          stabilisce  le  specifiche  tecniche  relative  alle   armi
          d'allarme o da segnalazione a  norma  della  direttiva  91/
          477/CEE    del    Consiglio    relativa    al    con-trollo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi.» 
                «Art. 11 (Marcatura delle armi comuni  da  sparo).  -
          Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte  nello  Stato,
          deve  essere  impressa,   senza   ritardo,   a   cura   del
          fabbricante,  dell'assemblatore  o   dell'importatore   una
          marcatura   unica,   chiara   e   permanente,    dopo    la
          fabbricazione,  l'assemblaggio,  o   l'importazione.   Tale
          marcatura, contenente il nome, la sigla o  il  marchio  del
          fabbricante o dell'assemblatore, il Paese  o  il  luogo  di
          fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie  e  l'anno
          di fabbricazione o  assemblaggio,  qualora  lo  stesso  non
          faccia parte del numero  di  serie  e,  ove  possibile,  il
          modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto  o  su
          un'altra parte dell'arma, di cui all'art. 1-bis,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          527.  Puo',  altresi',  essere  apposto  il   marchio   del
          produttore. Nel caso in cui  una  parte  dell'arma  sia  di
          dimensioni  troppo  ridotte  per  essere  provvista   della
          marcatura in conformita' del  presente  articolo,  essa  e'
          contrassegnata almeno da un numero di serie o da un  codice
          alfanumerico  o  digitale.  Un  numero  progressivo   deve,
          altresi', essere impresso sulle  canne  intercambiabili  di
          armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla  canna.
          Ogni marcatura deve essere apposta su  una  parte  visibile
          dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura
          del Banco nazionale di prova deve essere apposta  la  sigla
          della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in  cui
          e'  avvenuta  l'introduzione   dell'arma   nel   territorio
          nazionale,  salvo  che  l'indicazione  dello  Stato  membro
          dell'Unione europea importatore e  l'anno  di  importazione
          siano  gia'  stati  apposti  dal  medesimo   Stato   membro
          dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da  fuoco  o
          delle  loro  parti  dalle   scorte   governative   ad   usi
          permanentemente  civili,  le  armi  sono  provviste   della
          marcatura unica, ai sensi del presente comma, che  consente
          di identificare l'ente che effettua  il  trasferimento.  La
          marcatura  e'  eseguita  in  conformita'  alle   specifiche
          tecniche di cui  all'allegato  annesso  alla  direttiva  di
          esecuzione (UE) 2019/ 68. 
                Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione.   L'operazione   deve    essere    annotata    con
          l'attribuzione  di  un  numero  progressivo   in   apposito
          registro da tenersi a cura del Banco  o  della  sezione.  I
          dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
          telematica, al Ministero dell'interno. 
                Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
          punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti  per  legge
          in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
          di  prova  di   Gardone   Valtrompia   quando   rechino   i
          contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita'  di
          pubblica   sicurezza,   nell'ambito    dell'attivita'    di
          controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di  cui  al
          presente comma, introdotte nel territorio dello  Stato  non
          siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare  iscritto
          al catalogo nazionale, dispone  che  il  detentore  inoltri
          l'arma stessa al Banco nazionale  di  prova,  che  provvede
          alle verifiche di conformita' secondo le modalita'  di  cui
          all'art. 14. 
                Qualora manchino sulle  armi  prodotte  all'estero  i
          segni distintivi di cui al comma precedente,  l'importatore
          deve curare i necessari adempimenti. 
                In caso di  mancanza  anche  di  uno  degli  elementi
          indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede  ad
          apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
          vistata dall'ufficio locale  di  pubblica  sicurezza  o  in
          mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in  luogo
          del numero di matricola e' impresso il  numero  progressivo
          di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
          secondo comma. 
                Le disposizioni di cui al quinto comma  si  applicano
          altresi'  alle  armi  comuni  da  sparo   ed   alle   canne
          intercambiabili importate dall'estero. Si osservano  a  tal
          fine le modalita' di cui al successivo art. 13. 
                Le   norme    del    presente    articolo    relative
          all'apposizione sulle armi del  numero  d'  iscrizione  nel
          catalogo nazionale, si applicano  a  decorrere  dalla  data
          indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art.
          7, settimo comma n. 1). 
                Entro il termine di un anno dalla data  indicata  nel
          decreto  di  cui  al  precedente   comma   debbono   essere
          presentate al Banco nazionale di prova o alle sue  sezioni,
          ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione  di
          questo ultimo a norma del quinto comma: 
                  le armi comuni da  sparo  prodotte  nello  Stato  o
          importate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  esclusione  di  quelle  prodotte  o  importate
          anteriormente al 1920; 
                  le armi portatili da fuoco  di  cui  al  precedente
          art. 1 appartenenti a  privati  di  cui  e'  consentita  la
          detenzione. 
                Per  il  compimento  delle  operazioni  previste  dal
          presente articolo, al Banco nazionale di  prova,  oltre  al
          diritto  fisso,  da  determinarsi  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 3 della citata legge 23  febbraio  1960,
          n. 186, e' concesso una tantum un contributo  straordinario
          di euro 139.443,36 (270 milioni di  lire)  a  carico  dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                  all'onere  di  euro  139.443,36  (270  milioni)  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1980,
          all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento  predisposto
          per il rinnovo della convenzione di Lome'. 
                Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                Fermo restando quanto previsto dall'art. 32,  nono  e
          decimo comma, e' consentita  la  rottamazione  delle  armi,
          loro parti e relative munizioni,  nonche'  la  sostituzione
          della parte di arma su cui e' stata  apposta  la  marcatura
          qualora divenga inservibile, per rottura  o  usura,  previo
          versamento delle stesse a  cura  dell'interessato,  per  la
          rottamazione, al  Comando  o  Reparto  delle  Forze  Armate
          competente per la rottamazione delle armi o altro  ente  di
          diritto pubblico sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero
          della difesa. Resta ferma  la  facolta'  del  detentore  di
          sostituire la parte di  arma  inservibile,  per  rottura  o
          usura, oggetto della rottamazione  con  una  corrispondente
          parte nuova recante la prescritta marcatura.». 
                - La direttiva 91/477/CEE del Consiglio  relativa  al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di  armi  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256.