Art. 20 
 
Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2011/93/UE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,  relativa
  alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei  minori  e
  la pornografia minorile, e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
  2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di  infrazione  n.  2018/2335;
  caso EU Pilot 2018/9373. 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 600-quater: 
      1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
        «Fuori dei casi di cui al  primo  comma,  chiunque,  mediante
l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di
comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo  a
materiale  pornografico  realizzato  utilizzando  minori  degli  anni
diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con  la  multa
non inferiore a euro 1.000»; 
      2) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Detenzione  o
accesso a materiale pornografico»; 
    b) all'articolo 602-ter, ottavo comma,  dopo  la  lettera  c)  e'
aggiunta la seguente: 
      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e'
aggiunto il seguente: 
      «5-septies) se  dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il
minore»; 
    d) all'articolo 609-quater: 
      1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «Fuori dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,  chiunque
compie atti sessuali con persona minore  che  ha  compiuto  gli  anni
quattordici, abusando della  fiducia  riscossa  presso  il  minore  o
dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo  stesso  in  ragione
della propria qualita' o dell'ufficio  ricoperto  o  delle  relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di  ospitalita',
e' punito con la reclusione fino a quattro anni»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        «La pena e' aumentata: 
          1) se il compimento degli atti sessuali con il  minore  che
non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di
qualsiasi altra utilita', anche solo promessi; 
          2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
          3) se il reato e' commesso  da  persona  che  fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
          4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
          5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: 
      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; 
    f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
comma: 
      «La pena e' aumentata: 
        1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
        2) se il reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
        3) se dal fatto, a causa della reiterazione  delle  condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
        4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore». 
 
          Note all'art. 20: 
              - La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro
          l'abuso  e  lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e   la
          pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro
          2004/68/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E.  17
          dicembre 2011, n. L 335. 
              - Il testo degli articoli 600-quater, 602-ter, 609-ter,
          609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 600-quater (Detenzione o  accesso  a  materiale
          pornografico).  -  Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi
          previste dall'art. 600-ter, consapevolmente  si  procura  o
          detiene  materiale  pornografico   realizzato   utilizzando
          minori degli anni diciotto, e'  punito  con  la  reclusione
          fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
                La pena e' aumentata in misura non  eccedente  i  due
          terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'. 
                Fuori dei casi  di  cui  al  primo  comma,  chiunque,
          mediante l'utilizzo della rete internet o di altre  reti  o
          mezzi di comunicazione,  accede  intenzionalmente  e  senza
          giustificato motivo  a  materiale  pornografico  realizzato
          utilizzando minori degli anni diciotto  e'  punito  con  la
          reclusione fino a due anni e con la multa non  inferiore  a
          euro 1.000.» 
              «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i
          reati previsti dagli articoli  600,  601  primo  e  secondo
          comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': 
                  a) se  la  persona  offesa  e'  minore  degli  anni
          diciotto; 
                  b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento  della
          prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa  al
          prelievo di organi; 
                  c) se dal fatto deriva un  grave  pericolo  per  la
          vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. 
                Se i fatti previsti dal titolo  VII,  capo  III,  del
          presente libro sono  commessi  al  fine  di  realizzare  od
          agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
          pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei  casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo
          comma, e 600-ter, la pena e' aumentata  da  un  terzo  alla
          meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. 
                Nei casi previsti dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo comma, 600-ter, primo comma,  e  600-quinquies,  la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso approfittando della situazione di  necessita'  del
          minore. 
                Nei casi previsti dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo  comma,  600-ter  e  600-quinquies,  nonche'  dagli
          articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata  dalla  meta'
          ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un  minore
          degli anni sedici. 
                Nei  casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo
          comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno
          di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e
          602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due  terzi  se  il
          fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore  adottivo,
          o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge  o  da  affini
          entro il secondo grado, da parenti  fino  al  quarto  grado
          collaterale, dal tutore o da persona a  cui  il  minore  e'
          stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
          vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o
          incaricati di pubblico servizio nell'esercizio  delle  loro
          funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore
          in stato di infermita' o minorazione psichica,  naturale  o
          provocata. 
                Nei  casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo
          comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la
          pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il  fatto  e'
          commesso mediante somministrazione di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per  la
          salute fisica o psichica del minore, ovvero se e'  commesso
          nei confronti di tre o piu' persone. 
                Nei casi previsti dagli  articoli  600-bis,  600-ter,
          600-quater,  600-quater.1.  e  600-quinquies,  la  pena  e'
          aumentata. 
                  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o  se
          dal fatto deriva al  minore,  a  causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave; 
                  c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per  il
          minore. 
                Le  pene  previste  per  i  reati  di  cui  al  comma
          precedente sono aumentate in misura  non  eccedente  i  due
          terzi nei  casi  in  cui  gli  stessi  siano  compiuti  con
          l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei
          dati di accesso alle reti telematiche. 
                Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
          dagli articoli 98 e 114,  concorrenti  con  le  circostanze
          aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette
          aggravanti.» 
                «Art. 609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena
          stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo  se  i
          fatti ivi previsti sono commessi: 
                  1)  nei  confronti  di  persona  della   quale   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il tutore; 
                  2) con l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
                  3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
                  4) su persona  comunque  sottoposta  a  limitazioni
          della liberta' personale; 
                  5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni diciotto; 
                  5-bis) all'interno o nelle immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
                  5-ter)  nei  confronti  di  donna   in   stato   di
          gravidanza; 
                  5-quater) nei confronti di persona della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza; 
                  5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che
          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
                  5-sexies) se il  reato  e'  commesso  con  violenze
          gravi o se dal  fatto  deriva  al  minore,  a  causa  della
          reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. 
                  5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per
          il minore. 
                La pena  stabilita  dall'art.  609-bis  e'  aumentata
          della meta' se i  fatti  ivi  previsti  sono  commessi  nei
          confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto   gli   anni
          quattordici. La pena e'  raddoppiata  se  i  fatti  di  cui
          all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che
          non ha compiuto gli anni dieci.» 
                «Art. 609-quater (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di fuori delle ipotesi previste in detto  articolo,  compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
                  1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
                  2) non ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia,
          con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
                Fuori   dei   casi   previsti   dall'art.    609-bis,
          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui
          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per
          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con
          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti
          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni
          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. 
                Fuori  dei  casi  previsti  dai   commi   precedenti,
          chiunque compie atti sessuali con  persona  minore  che  ha
          compiuto  gli  anni  quattordici,  abusando  della  fiducia
          riscossa presso il minore o dell'autorita' o dell'influenza
          esercitata sullo stesso in ragione della propria qualita' o
          dell'ufficio  ricoperto  o   delle   relazioni   familiari,
          domestiche, lavorative, di coabitazione o  di  ospitalita',
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
                La pena e' aumentata: 
                  1) se il compimento  degli  atti  sessuali  con  il
          minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene  in
          cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche  solo
          promessi; 
                  2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  3) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  4) se dal fatto, a causa della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                  5) se dal fatto deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore. 
                Non e' punibile il minorenne che, al di  fuori  delle
          ipotesi previste nell'art. 609-bis,  compie  atti  sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza di eta'  tra  i  soggetti  non  e'  superiore  a
          quattro anni. 
                Nei casi di minore gravita' la pena e'  diminuita  in
          misura non eccedente i due terzi. 
                Si applica la pena di cui all'art.  609-ter,  secondo
          comma, se la  persona  offesa  non  ha  compiuto  gli  anni
          dieci.» 
                «Art.  609-quinquies  (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni. 
                Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
          stessa pena di cui al  primo  comma  soggiace  chiunque  fa
          assistere  una  persona  minore  di  anni  quattordici   al
          compimento di atti sessuali, ovvero  mostra  alla  medesima
          materiale pornografico, al fine di indurla a compiere  o  a
          subire atti sessuali. 
                La pena e' aumentata. 
                  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o  se
          dal fatto deriva al  minore,  a  causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave. 
                  c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per  il
          minore. 
                La pena  e'  aumentata  fino  alla  meta'  quando  il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
          con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.» 
                Art.  609-undecies  (Adescamento  di  minorenni).   -
          Chiunque, allo scopo di commettere  i  reati  di  cui  agli
          articoli 600,  600-bis,  600-ter  e  600-quater,  anche  se
          relativi  al  materiale  pornografico   di   cui   all'art.
          600-quater.1,    600-quinquies,    609-bis,     609-quater,
          609-quinquies  e  609-octies,  adesca  un  minore  di  anni
          sedici, e' punito, se il fatto non costituisce  piu'  grave
          reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento
          si intende qualsiasi atto volto a carpire  la  fiducia  del
          minore attraverso artifici, lusinghe  o  minacce  posti  in
          essere anche mediante l'utilizzo della rete internet  o  di
          altre reti o mezzi di comunicazione. 
                La pena e' aumentata: 
                  1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
                  2) se il reato e' commesso da persona che fa  parte
          di un'associazione per delinquere e al fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
                  3) se dal fatto, a causa della  reiterazione  delle
          condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 
                  4) se dal fatto deriva  pericolo  di  vita  per  il
          minore.»