Art. 24 Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea». 2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»; b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»; c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta' di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»; d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato». 3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. 3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»; b) all'articolo 27: 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»; 3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile». 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. 5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 24: - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio) alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013 L 182/19. - Il testo dell'art. 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n. 91, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 111-duodecies. - Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma secondo, del codice, siano societa' per azioni, in accomandita per azioni o societa' a responsabilita' limitata, le societa' in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa' per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti. Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano societa' di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilita' limitata disciplinate dal di-ritto di uno Stato membro dell'Unione europea.». - Il testo degli articoli 2423-ter, 2435-bis, 2435-ter e 2361 del codice civile, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.» «Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo , quinto e sesto comma dell'art. 2423- ter, dal secondo comma dell'art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'art. 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonche' dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1). Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonche' con le imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione. Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le societa' che a norma del presente art. redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.» «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'art. 2426. Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'art. 2435- bis e dal secondo comma dell'art. 2435- bis con riferimento alla facolta' di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.» «Art. 2361 (Partecipazioni). - L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.» - Il testo degli articoli 26, 27 e 39 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991, n. 90, Supplemento Ordinario n. 27, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 26 (Imprese controllate). - 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile. 2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. 3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita' dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata e' ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese. 3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.» «Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento. 2. L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-ter del medesimo decreto legislativo. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. 4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea. 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e la sede della societa' controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata.» «Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni). - 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa: a) la denominazione, la sede e il capitale; b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate; c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria. 1-bis. L'elenco previsto dall'art. 38, comma 2, lettera d), deve altresi' indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non e' tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile. 2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se gia' non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1. 3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. 4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate. (VII Direttiva, art. 34).»