Art. 24 
 
Disposizioni in materia  di  bilancio  di  esercizio  e  consolidato.
  Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento  europeo  e
  del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio,
  ai  bilanci  consolidati  e  alle  relative  relazioni  di   talune
  tipologie  di  imprese,  recante  modifica   della   direttiva   n.
  2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione
  delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 
 
  1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Il primo comma si applica anche qualora i  soci  illimitatamente
responsabili siano societa' di capitali soggette  al  diritto  di  un
altro Stato membro dell'Unione europea o societa' soggette al diritto
di  un  altro  Stato  assimilabili  giuridicamente  alle  imprese   a
responsabilita' limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro
dell'Unione europea». 
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione e' ammessa  dalla
legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto
di compensazione»; 
    b) all'articolo 2435-bis, quarto  comma,  le  parole:  «e  quinto
comma dell'articolo 2423-ter,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»; 
    c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Agli enti di investimento e  alle  imprese  di  partecipazione
finanziaria non si applicano le disposizioni  previste  dal  presente
articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo  comma
dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facolta'  di  comprendere
la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E  del  passivo  nella
voce D»; 
    d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale  e  la
forma giuridica di ciascun soggetto partecipato». 
  3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1  e  2,  la  totalita'  dei
diritti di voto dei soci  dell'impresa  partecipata  e'  ridotta  dei
diritti di voto inerenti alle azioni o alle  quote  proprie  detenute
dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute
da terzi per conto di tali imprese. 
      3-ter. Le imprese controllate sono  oggetto  di  consolidamento
indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»; 
    b) all'articolo 27: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano  superato,»
sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La  verifica  del  superamento  dei  limiti  numerici
indicati al comma 1 puo' essere effettuata su  base  aggregata  senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale  caso,  i  limiti
numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20
per cento»; 
      3) al comma 2, le parole: «comma  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1»; 
    c) all'articolo 39, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38,  comma  2,  lettera
d), deve altresi'  indicare,  per  ciascuna  impresa,  l'importo  del
patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante  dall'ultimo
bilancio approvato. Tali informazioni possono  essere  omesse  quando
l'impresa controllata  non  e'  tenuta  a  pubblicare  il  suo  stato
patrimoniale  in  base  alle  disposizioni  della   legge   nazionale
applicabile». 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per  la
prima volta  al  bilancio  dell'impresa  e  al  bilancio  consolidato
relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso  al
31 dicembre 2019. 
  5. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio) alle relative relazioni di talune
          tipologie di  imprese,  recante  modifica  della  direttiva
          2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          abrogazione delle direttive 78/660/ CEE  e  83/349/CEE  del
          Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E.  29  giugno  2013  L
          182/19. 
              - Il testo dell'art. 111-duodecies  delle  disposizioni
          per  l'attuazione  del   codice   civile   e   disposizioni
          transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1942, n.  91,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 111-duodecies. -  Qualora  tutti  i  loro  soci
          illimitatamente responsabili, di cui all'art.  2361,  comma
          secondo,  del  codice,  siano  societa'  per   azioni,   in
          accomandita  per  azioni  o  societa'   a   responsabilita'
          limitata, le societa' in nome collettivo o  in  accomandita
          semplice devono  redigere  il  bilancio  secondo  le  norme
          previste per le societa' per azioni;  esse  devono  inoltre
          redigere  e  pubblicare  il   bilancio   consolidato   come
          disciplinato dall'art. 26 del decreto legislativo 9  aprile
          1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti. 
                Il primo  comma  si  applica  anche  qualora  i  soci
          illimitatamente responsabili  siano  societa'  di  capitali
          soggette al diritto di un altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea o societa' soggette al diritto di  un  altro  Stato
          assimilabili giuridicamente alle imprese a  responsabilita'
          limitata disciplinate dal  di-ritto  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea.». 
              - Il testo degli articoli 2423-ter, 2435-bis,  2435-ter
          e 2361 del codice civile, come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale  e
          del conto economico). -  Salve  le  disposizioni  di  leggi
          speciali  per  le  societa'  che   esercitano   particolari
          attivita', nello stato patrimoniale e nel  conto  economico
          devono  essere  iscritte   separatamente,   e   nell'ordine
          indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
                Le voci precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva e  dell'importo  corrispondente;  esse  possono
          essere raggruppate soltanto  quando  il  raggruppamento,  a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo comma dell'art. 2423 o  quando  esso  favorisce  la
          chiarezza del bilancio. In  questo  secondo  caso  la  nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento. 
                Devono essere aggiunte altre  voci  qualora  il  loro
          contenuto non sia compreso in  alcuna  di  quelle  previste
          dagli articoli 2424 e 2425. 
                Le voci  precedute  da  numeri  arabi  devono  essere
          adattate  quando  lo   esige   la   natura   dell'attivita'
          esercitata. 
                Per ogni voce dello stato patrimoniale  e  del  conto
          economico  deve  essere  indicato  l'importo   della   voce
          corrispondente dell'esercizio precedente. Se  le  voci  non
          sono comparabili, quelle relative all'esercizio  precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento o l'impossibilita' di  questo  devono  essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa. 
                Sono vietati i compensi di partite. Nei casi  in  cui
          la compensazione e'  ammessa  dalla  legge,  sono  indicati
          nella  nota  integrativa  gli  importi  lordi  oggetto   di
          compensazione.» 
                «Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata).  -  Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio  in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente, per due esercizi consecutivi, non  abbiano
          superato due dei seguenti limiti: 
                  1) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          4.400.000 euro; 
                  2)  ricavi  delle  vendite  e  delle   prestazioni:
          8.800.000 euro; 
                  3)   dipendenti   occupati   in    media    durante
          l'esercizio: 50 unita'. 
                Nel   bilancio   in   forma   abbreviata   lo   stato
          patrimoniale  comprende   solo   le   voci   contrassegnate
          nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con  numeri  romani;
          le voci A e D dell'attivo  possono  essere  comprese  nella
          voce CII; la voce E del passivo puo' essere compresa  nella
          voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del  passivo  devono
          essere  separatamente  indicati  i  crediti  e   i   debiti
          esigibili oltre l'esercizio  successivo.  Le  societa'  che
          redigono il bilancio in  forma  abbreviata  sono  esonerate
          dalla redazione del rendiconto finanziario. 
                Nel conto economico del bilancio in forma  abbreviata
          le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra
          loro raggruppate: 
                  voci A2 e A3 
                  voci B9(c), B9(d), B9(e) 
                  voci B10(a), B10(b),B10(c) 
                  voci C16(b) e C16(c) 
                  voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) 
                  voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) 
                Fermo restando le indicazioni  richieste  dal  terzo,
          quarto e quinto comma dell'art. 2423, dal secondo ,  quinto
          e sesto  comma  dell'art.  2423-  ter,  dal  secondo  comma
          dell'art. 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),  dell'art.
          2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste
          dal primo comma dell'art. 2427,  numeri  1),  2),  6),  per
          quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione
          della  ripartizione  geografica,  8),  9),  13),  15),  per
          quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria,
          16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo  le
          indicazioni   riguardanti   gli    effetti    patrimoniali,
          finanziari  ed  economici,  22-quater),   22-sexies),   per
          quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui
          e' disponibile la copia del bilancio  consolidato,  nonche'
          dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1). 
                Le societa' possono limitare l'informativa  richiesta
          ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero  22-bis,  alle
          operazioni realizzate direttamente o indirettamente  con  i
          loro maggiori azionisti ed a  quelle  con  i  membri  degli
          organi di  amministrazione  e  controllo,  nonche'  con  le
          imprese   in   cui   la   societa'   stessa   detiene   una
          partecipazione. 
                Qualora  le  societa'  indicate   nel   primo   comma
          forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste
          dai numeri 3) e 4)  dell'art.  2428,  esse  sono  esonerate
          dalla redazione della relazione sulla gestione. 
                Le  societa'  che  redigono  il  bilancio  in   forma
          abbreviata, in deroga a  quanto  disposto  dall'art.  2426,
          hanno la  facolta'  di  iscrivere  i  titoli  al  costo  di
          acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo  e  i
          debiti al valore nominale. 
                Le societa' che a norma del presente art. redigono il
          bilancio in forma  abbreviata  devono  redigerlo  in  forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.» 
                «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
          considerate  micro-imprese  le  societa'  di  cui  all'art.
          2435-bis che nel primo esercizio  o,  successivamente,  per
          due esercizi consecutivi,  non  abbiano  superato  due  dei
          seguenti limiti: 
                  1) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          175.000 euro; 
                  2)  ricavi  delle  vendite  e  delle   prestazioni:
          350.000 euro; 
                  3)   dipendenti   occupati   in    media    durante
          l'esercizio: 5 unita'. 
                Fatte salve  le  norme  del  presente  articolo,  gli
          schemi  di  bilancio  e  i  criteri  di  valutazione  delle
          micro-imprese  sono  determinati  secondo  quanto  disposto
          dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono  esonerate  dalla
          redazione: 
                  1) del rendiconto finanziario; 
                  2) della nota  integrativa  quando  in  calce  allo
          stato patrimoniale risultino le informazioni  previste  dal
          primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16); 
                  3) della relazione sulla gestione: quando in  calce
          allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
          dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. 
                Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
          comma dell'art. 2423 e al numero  11-bis  del  primo  comma
          dell'art. 2426. 
                Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
          del  presente  articolo  devono  redigere  il  bilancio,  a
          seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma  ordinaria
          quando  per  il  secondo  esercizio   consecutivo   abbiano
          superato due dei limiti indicati nel primo comma. 
                Agli  enti  di  investimento  e   alle   imprese   di
          partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni
          previste dal presente articolo, dal sesto  comma  dell'art.
          2435- bis e dal  secondo  comma  dell'art.  2435-  bis  con
          riferimento  alla  facolta'  di  comprendere  la   voce   D
          dell'attivo nella voce CII e la voce E  del  passivo  nella
          voce D.» 
                «Art.  2361  (Partecipazioni).  -   L'assunzione   di
          partecipazioni  in  altre  imprese,   anche   se   prevista
          genericamente nello statuto, non e' consentita, se  per  la
          misura e per  l'oggetto  della  partecipazione  ne  risulta
          sostanzialmente modificato  l'oggetto  sociale  determinato
          dallo statuto. 
                L'assunzione  di  partecipazioni  in  altre   imprese
          comportante   una   responsabilita'   illimitata   per   le
          obbligazioni  delle   medesime   deve   essere   deliberata
          dall'assemblea; di tali partecipazioni  gli  amministratori
          danno specifica informazione  nella  nota  integrativa  del
          bilancio, indicando la denominazione, la sede legale  e  la
          forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.» 
              - Il testo degli articoli  26,  27  e  39  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle
          direttive  n.  78/660/CEE  e  n.  83/349/CEE   in   materia
          societaria, relative ai conti  annuali  e  consolidati,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo  1990,  n.
          69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991,
          n. 90, Supplemento Ordinario n. 27, come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 26 (Imprese controllate).  -  1.  Agli  effetti
          dell'art. 25 sono considerate  imprese  controllate  quelle
          indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art.  2359
          del codice civile. 
                2. Agli stessi effetti sono in ogni caso  considerate
          controllate: 
                  a) le imprese su cui un'altra  ha  il  diritto,  in
          virtu' di un contratto o di  una  clausola  statutaria,  di
          esercitare  un'influenza   dominante,   quando   la   legge
          applicabile consenta tali contratti o clausole; 
                  b) le imprese in cui un'altra, in base  ad  accordi
          con altri  soci,  controlla  da  sola  la  maggioranza  dei
          diritti di voto. 
                3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente  si
          considerano  anche   i   diritti   spettanti   a   societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persone  interposte;
          non si considerano quelli spettanti per conto di terzi. 
                3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalita'
          dei diritti di voto dei soci  dell'impresa  partecipata  e'
          ridotta dei diritti di voto inerenti  alle  azioni  o  alle
          quote proprie detenute dall'impresa partecipata  stessa,  o
          da una sua controllata, o detenute da terzi  per  conto  di
          tali imprese. 
                3-ter.  Le  imprese  controllate  sono   oggetto   di
          consolidamento indipendentemente  dal  luogo  in  cui  sono
          costituite.» 
                «Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo  di  redazione
          del  bilancio  consolidato).  -  1.   Non   sono   soggette
          all'obbligo indicato nell'art. 25 le  imprese  controllanti
          che,  unitamente  alle  imprese  controllate,  non  abbiano
          superato,   su   base   consolidata,   per   due   esercizi
          consecutivi, due dei seguenti limiti: 
                  a) 20.000.000 euro nel totale  degli  attivi  degli
          stati patrimoniali; 
                  b) 40.000.000 euro  nel  totale  dei  ricavi  delle
          vendite e delle prestazioni; 
                  c)  250  dipendenti  occupati  in   media   durante
          l'esercizio. 
                1-bis.  La  verifica  del  superamento   dei   limiti
          numerici indicati al comma 1 puo' essere effettuata su base
          aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento.
          In tale caso,  i  limiti  numerici  indicati  al  comma  1,
          lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento. 
                2. L'esonero previsto dal comma 1 non si  applica  se
          l'impresa controllante o una delle imprese  controllate  e'
          un ente di interesse pubblico ai  sensi  dell'art.  16  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero  un  ente
          sottoposto a regime intermedio ai  sensi  dell'art.  19-ter
          del medesimo decreto legislativo. 
                3. Non sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando  la
          controllante sia titolare di oltre il 95  per  cento  delle
          azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in  difetto
          di  tale  condizione,  quando  la  redazione  del  bilancio
          consolidato non sia richiesta almeno sei mesi  prima  della
          fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino  almeno
          il 5% del capitale. 
                3-bis.  Non  sono   altresi'   soggette   all'obbligo
          indicato nell'art.  25  le  imprese  che  controllano  solo
          imprese che,  individualmente  e  nel  loro  insieme,  sono
          irrilevanti ai fini indicati nel  secondo  comma  dell'art.
          29, nonche' le imprese che  controllano  solo  imprese  che
          possono  essere  escluse  dal   consolidamento   ai   sensi
          dell'art. 28. 
                4. L'esonero previsto dal comma 3 e' subordinato alle
          seguenti condizioni: 
                  a) che l'impresa controllante, soggetta al  diritto
          di  uno  Stato  membro  dell'Unione   europea,   rediga   e
          sottoponga a controllo il bilancio consolidato  secondo  il
          presente decreto ovvero secondo il diritto di  altro  Stato
          membro dell'Unione europea o  in  conformita'  ai  principi
          contabili internazionali adottati dall'Unione europea; 
                  b)  che  l'impresa  controllata  non  abbia  emesso
          valori  mobiliari  ammessi  alla  negoziazione  in  mercati
          regolamentati italiani o dell'Unione europea. 
                5. Le ragioni  dell'esonero  devono  essere  indicate
          nella nota integrativa al bilancio  d'esercizio.  Nel  caso
          previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
          indicare  la  denominazione  e  la  sede   della   societa'
          controllante che  redige  il  bilancio  consolidato;  copia
          dello stesso, della relazione sulla gestione  e  di  quella
          dell'organo di controllo,  redatti  in  lingua  italiana  o
          nella lingua comunemente utilizzata  negli  ambienti  della
          finanza internazionale,  devono  essere  depositati  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo  ove  e'  la
          sede dell'impresa controllata.» 
                «Art. 39 (Elenchi delle imprese incluse nel  bilancio
          consolidato e  delle  partecipazioni).  -  1.  Gli  elenchi
          previsti  nell'art.  38,  comma  2,  devono  indicare   per
          ciascuna impresa: 
                  a) la denominazione, la sede e il capitale; 
                  b)  le  quote  possedute,  direttamente  o  per  il
          tramite di societa' fiduciarie o  per  interposta  persona,
          dalla controllante e da ciascuna delle controllate; 
                  c)   se   diversa,   la   percentuale   dei    voti
          complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria. 
                1-bis.  L'elenco  previsto  dall'art.  38,  comma  2,
          lettera d), deve altresi' indicare, per  ciascuna  impresa,
          l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita
          risultante    dall'ultimo    bilancio    approvato.    Tali
          informazioni  possono  essere   omesse   quando   l'impresa
          controllata  non  e'  tenuta  a  pubblicare  il  suo  stato
          patrimoniale  in  base  alle   disposizioni   della   legge
          nazionale applicabile. 
                2. La ragione della inclusione di una impresa in  uno
          degli elenchi deve essere specificata, se gia' non  risulta
          dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma
          1. 
                3. Qualora si sia verificata una variazione  notevole
          nella composizione del complesso delle imprese incluse  nel
          consolidamento, devono essere fornite le  informazioni  che
          rendano   significativo   il   confronto   fra   lo   stato
          patrimoniale e il conto economico dell'esercizio  e  quelli
          dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono
          essere  fornite  anche  mediante  adattamento  dello  stato
          patrimoniale   e   del   conto   economico   dell'esercizio
          precedente. 
                4. E' consentito omettere l'indicazione delle imprese
          la  cui  inclusione  negli  elenchi  possa  arrecare  grave
          pregiudizio ad imprese  incluse  nel  consolidamento  o  ad
          imprese da queste controllate o con queste collegate. 
                (VII Direttiva, art. 34).»