Art. 32 
 
Disposizioni relative alla vendita di  biocidi  per  via  telematica.
  Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento  europeo
  e del  Consiglio,  del  22  maggio  2012,  relativo  alla  messa  a
  disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto  2013,  n.
97, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi  offerti  a
distanza   al   pubblico   mediante   i   servizi   della    societa'
dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della  salute
e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni  per  impedire
l'accesso  agli  indirizzi  internet  corrispondenti  ai   siti   web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
    2-ter.  Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente   la
conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei  casi  segnalati  o
riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei
carabinieri    per    la    tutela    della    salute,    finalizzata
all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a
distanza dei biocidi al pubblico mediante i  servizi  della  societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
    2-quater.  Il   Ministero   della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza,  la  cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i  mezzi
della  societa'  dell'informazione,  di  biocidi  non   conformi   ai
requisiti previsti dal regolamento (UE) n.  528/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012. 
    2-quinquies. I provvedimenti di cui ai  commi  2-bis  e  2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute. 
    2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui
ai commi 2-bis e 2-quater entro  il  termine  indicato  nei  medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 250.000». 
 
          Note all'art. 32: 
              -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.   97/2013
          (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2013), pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto  2013,
          n. 194, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  15  (Disposizioni  per   l'adeguamento   della
          normativa nazionale al regolamento  (UE)  n.  528/2012  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,  in
          materia  di  biocidi).  -  1.  Il  Ministero  della  salute
          provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE)  n.
          528/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
          maggio   2012,   sui   biocidi,   di   seguito   denominato
          «regolamento n. 528». 
                2. Il  Ministero  della  salute  e'  designato  quale
          «autorita'  competente»   ai   sensi   dell'art.   81   del
          regolamento n. 528. 
                2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei  biocidi
          offerti a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della
          societa' dell'informazione, di cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.  70,
          il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete
          emanare disposizioni per impedire l'accesso agli  indirizzi
          internet  corrispondenti  ai  siti  web  individuati   come
          promotori  di  pratiche  illegali  da  parte  degli  utenti
          mediante  richieste  di  connessione  alla  rete   internet
          provenienti  dal  territorio  italiano,  ai   sensi   degli
          articoli 14, comma 3, 15, comma  2,  e  16,  comma  3,  del
          medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
                2-ter.   Il    Ministero    della    salute    indice
          periodicamente la conferenza  di  servizi  istruttoria  per
          l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza
          effettuata d'in-tesa con il Comando dei carabinieri per  la
          tutela della salute, finalizzata all'identificazione  delle
          violazioni della disciplina sulla vendita  a  distanza  dei
          biocidi al  pubblico  mediante  i  servizi  della  societa'
          dell'informazione. Alla conferenza di servizi  partecipano,
          come  amministrazioni  interessate,  il   Ministero   dello
          sviluppo economico e il  Comando  dei  carabinieri  per  la
          tutela  della  salute  e,  come  osservatori,   l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato e  l'Autorita'  per
          le garanzie nelle comunicazioni. 
                2-quater. Il Ministero della salute, anche a  seguito
          dell'istruttoria della conferenza  di  servizi  di  cui  al
          comma 2-ter, dispone con  provvedimento  motivato,  in  via
          d'urgenza,   la   cessazione   di   pratiche    commerciali
          consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
          dell'informazione, di biocidi  non  conformi  ai  requisiti
          previsti dal regolamento (UE) n.  528/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012. 
                2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e
          2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri  per  la
          tutela  della  salute.  I   medesimi   provvedimenti   sono
          pubblicati in apposita sottosezione afferente alla  sezione
          "Amministrazione    trasparente"    del    sito    internet
          istituzionale del Ministero della salute. 
                2-sexies.  In  caso  di   mancata   ottemperanza   ai
          provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e  2-quater  entro  il
          termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20.000  a  euro
          250.000. 
                3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabilite le tariffe di  cui  all'art.
          80 del regolamento  n.  528  e  le  relative  modalita'  di
          versamento.  Le  tariffe  sono  determinate  in   base   al
          principio di copertura del costo effettivo del  servizio  e
          sono aggiornate ogni tre anni. 
                4.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute   sono
          stabilite le modalita' di effettuazione dei  controlli  sui
          biocidi  immessi  sul  mercato,  secondo  quanto   previsto
          dall'art. 65 del regolamento n. 528. 
                5.  Con  decreto  del  Ministro   della   salute   e'
          disciplinato l'iter procedimentale  ai  fini  dell'adozione
          dei provvedimenti  autorizzativi  da  parte  dell'autorita'
          competente previsti dal regolamento n. 528.». 
              - Il regolamento (CE) n.  528/2012/UE,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio relativo alla messa a  disposizione
          sul mercato e all'uso  dei  biocidi,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2012, n. L 167.