Art. 4 
 
Disposizioni in materia di cooperazione con i  centri  di  assistenza
  per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura  di
  infrazione n. 2018/2175. 
 
  1. Il  comma  5-bis  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente: 
    «5-bis. Le autorita' competenti di cui  all'articolo  5  prestano
piena collaborazione al  centro  di  assistenza  dello  Stato  membro
ospitante e,  se  del  caso,  dello  Stato  membro  d'origine  e,  su
richiesta, trasmettono ai centri di  assistenza  degli  Stati  membri
ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui  singoli  casi,  fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In
ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della
trasmissione, danno  avviso  della  suddetta  richiesta  al  soggetto
interessato». 
  2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con
l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale  di  produzione,  vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore
merceologico per il  quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione
ovvero con la qualita' di dipendente di  tale  imprenditore,  nonche'
con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente  pubblico  o
di  dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi
finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti
al medesimo settore merceologico per cui si esercita  l'attivita'  di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, recante attuazione  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
          adegua  determinate  direttive  sulla  libera  circolazione
          delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria   e
          Romania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre
          2007, n. 261, Supplemento Ordinario n. 228, come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Centro di assistenza). -  1.  La  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee assolve i compiti di: 
                  a) Coordinatore  nazionale  presso  la  Commissione
          europea; 
                  b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle
          qualifiche professionali. 
                2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a),  ha
          i seguenti compiti: 
                  a) promuovere l'applicazione uniforme del  presente
          decreto da parte delle autorita' di cui all'art. 5; 
                  b) favorire la circolazione  di  ogni  informazione
          utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle
          professioni regolamentate, anche sollecitando  l'aiuto  dei
          centri di assistenza di cui al presente decreto; 
                  c)  esaminare  proposte   di   quadri   comuni   di
          formazione e di prove di formazione comune; 
                  d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine
          di ottimizzare il continuo sviluppo professionale; 
                  e)  scambiare  informazioni   e   migliori   prassi
          sull'applicazione delle misure compensative di cui all'art.
          22 per presente decreto. 
                3.  Le  autorita'  di  cui  all'art.  5   mettono   a
          disposizione del coordinatore di cui al  comma  1,  lettera
          a), le informazioni e i dati statistici necessari  ai  fini
          della    predisposizione    della    relazione     biennale
          sull'applicazione del presente decreto da trasmettere  alla
          Commissione europea. 
                4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera
          b), curando il  raccordo  delle  attivita'  dei  centri  di
          assistenza  di  cui  al  comma  5  e  i  rapporti  con   la
          Commissione europea: 
                  a) fornisce ai cittadini e ai centri di  assistenza
          degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
          di   riconoscimento    delle    qualifiche    professionali
          interessate dal presente decreto, incluse  le  informazioni
          sulla legislazione nazionale che disciplina le  professioni
          e il loro esercizio, compresa la  legislazione  sociale  ed
          eventuali norme deontologiche; 
                  b)  assiste,  se  del   caso,   i   cittadini   per
          l'ottenimento dei  diritti  attribuiti  loro  dal  presente
          decreto,  eventualmente  cooperando  con   il   centro   di
          assistenza dello Stato membro di  origine  nonche'  con  le
          autorita' competenti e con il punto di  contatto  unico  di
          cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
          59. Su richiesta della Commissione europea,  il  centro  di
          assistenza   assicura   le   informazioni   sui   risultati
          dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta; 
                  c) valuta le questioni di particolare  rilevanza  o
          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle
          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                5.  Le  autorita'  competenti  di  cui   all'art.   5
          istituiscono  un  proprio  centro  di  assistenza  che,  in
          relazione  ai  riconoscimenti  di  competenza,  assicura  i
          compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma  4.  I  casi
          trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati
          al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b). 
                5-bis. Le autorita'  competenti  di  cui  all'art.  5
          prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello
          Stato membro ospitante e, se del caso, dello  Stato  membro
          d'origine  e,  su  richiesta,  trasmettono  ai  centri   di
          assistenza  degli   Stati   membri   ospitanti   tutte   le
          informazioni pertinenti sui singoli casi,  fatte  salve  le
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali.
          In ogni caso, le autorita' competenti di  cui  all'art.  5,
          prima  della  trasmissione,  danno  avviso  della  suddetta
          richiesta al soggetto interessato.». 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1989,  n.
          39, recante modifiche ed integrazioni alla legge  21  marzo
          1958, n. 253, concernente la disciplina  della  professione
          di mediatore, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9
          febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  5.  -  1.   Per   l'esercizio   dell'attivita'
          disciplinata    dai    precedenti    articoli,     compreso
          l'espletamento delle pratiche necessarie ed  opportune  per
          la gestione o la conclusione dell'affare, non e'  richiesta
          la licenza prevista dall'art. 115  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773. 
                2.  La  licenza  di  cui  al  comma  1  non   abilita
          all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 
                3.  L'esercizio  dell'attivita'  di   mediazione   e'
          incompatibile con l'esercizio di attivita'  imprenditoriale
          di produzione, vendita,  rappresentanza  o  promozione  dei
          beni afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  il
          quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero  con  la
          qualita' di dipendente di tale  imprenditore,  nonche'  con
          l'attivita'  svolta  in  qualita'  di  dipendente  di  ente
          pubblico  o  di  dipendente  o  collaboratore  di   imprese
          esercenti i  servizi  finanziari  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio
          di professioni intellettuali afferenti al medesimo  settore
          merceologico per cui si esercita l'attivita' di  mediazione
          e comunque in situazioni di conflitto di interessi. 
                4. Il mediatore che  per  l'esercizio  della  propria
          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
          indicate le condizioni del contratto, deve  preventivamente
          depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7.»