Art. 40 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea. 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attivita' preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea»; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».
Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4 (Consultazione e informazione del Parlamento). - 1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Esso riferisce altresi' ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attivita' preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. 2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a: a) riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'art. 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio; b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative; c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione europea; d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione europea; e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia. 4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui all'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalita' previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti attraverso: a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea; b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 20 del Trattato sull'Unione europea; c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. 6. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi. 7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilita' degli archivi e i regimi di immunita' delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e dell'art. 13 del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.». - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 234/2012, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Atti di indirizzo delle Camere). - 1. Sui progetti e sugli atti di cui all'art. 6, nonche' su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione. 2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.».