Art. 40 
 
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti  il  ruolo
  del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione  da
  assumere in sede europea. 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,»
sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio  dell'Unione
europea» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dell'Eurogruppo  e  delle
riunioni informali nelle loro diverse formazioni»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le competenti Commissioni  parlamentari,  secondo  le
disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del
Consiglio dell'Unione europea, possono  adottare  atti  di  indirizzo
volti a delineare i principi  e  le  linee  dell'azione  del  Governo
nell'attivita'  preparatoria  di  adozione  degli  atti   dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente  con  gli»  sono
sostituite dalle seguenti: «conforme agli». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Il testo dell'art. 4 della legge n.  234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 3, come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.   4   (Consultazione   e    informazione    del
          Parlamento). - 1. Prima dello  svolgimento  delle  riunioni
          del Consiglio europeo, il Governo illustra alle  Camere  la
          posizione che intende assumere, la quale tiene conto  degli
          eventuali indirizzi dalle stesse formulati. 
                Esso  riferisce   altresi'   ai   competenti   organi
          parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione
          europea e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali  nelle
          loro diverse formazioni. 
                Il Governo informa i competenti  organi  parlamentari
          sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del
          Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni  dallo
          svolgimento delle stesse. 
              1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari,  secondo
          le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni
          riunione  del  Consiglio   dell'Unione   europea,   possono
          adottare atti di indirizzo volti a delineare i  principi  e
          le   linee   dell'azione   del    Governo    nell'attivita'
          preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. 
                2. Il Governo informa  tempestivamente  i  competenti
          organi parlamentari su iniziative o su  questioni  relative
          alla politica estera  e  di  difesa  comune  presentate  al
          Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da  parte
          dello stesso,  dando  specifico  rilievo  a  quelle  aventi
          implicazioni in materia di difesa. 
                3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ovvero
          il   Ministro   per   gli   affari    europei,    trasmette
          tempestivamente  alle  Camere  le  relazioni  e   le   note
          informative  predisposte  dalla  Rappresentanza  permanente
          d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a: 
                  a) riunioni del Consiglio dei ministri  dell'Unione
          europea,  riunioni  informali   a   livello   ministeriale,
          riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di  cui
          all'art. 240 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, riunioni  di  comitati  e  gruppi  di  lavoro  del
          Consiglio; 
                  b) riunioni dei triloghi  tra  Parlamento  europeo,
          Consiglio   e   Commissione   nell'ambito   di    procedure
          legislative; 
                  c)  atti  o  progetti  di   atti   adottati   dalle
          istituzioni o organi dell'Unione europea; 
                  d)  altre  iniziative  o  questioni  relative  alle
          istituzioni o alle politiche dell'Unione europea; 
                  e)  procedure  di  precontenzioso   e   contenzioso
          avviate nei confronti dell'Italia. 
                4. Il Governo informa e  consulta  periodicamente  le
          Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge
          di cui all'art. 81, sesto comma, della  Costituzione,  come
          sostituito ai sensi della legge  costituzionale  20  aprile
          2012, n. 1, e con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          Regolamenti, in merito  al  coordinamento  delle  politiche
          economiche e di bilancio e al funzionamento dei  meccanismi
          di stabilizzazione finanziaria, come disposti o  perseguiti
          attraverso: 
                  a) gli atti, i  progetti  di  atti  e  i  documenti
          adottati dalle istituzioni dell'Unione europea; 
                  b)   gli   obiettivi   individuati   in   sede   di
          cooperazione rafforzata ai sensi dell'art. 20 del  Trattato
          sull'Unione europea; 
                  c)  gli   accordi   e   le   ipotesi   di   accordi
          intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea. 
                5. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei assicura  il  raccordo  del
          Governo  con  il  Parlamento  e,  in  particolare,  con  le
          Commissioni parlamentari competenti per  ciascuna  materia,
          ai  fini  del  tempestivo  ed  efficace  adempimento  degli
          obblighi di cui all'art. 1. 
                6. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle
          informazioni e dei documenti trasmessi. 
                7. Gli obblighi di segreto professionale,  i  vincoli
          di inviolabilita' degli archivi e  i  regimi  di  immunita'
          delle persone non possono  in  ogni  caso  pregiudicare  le
          prerogative   di   informazione   e   partecipazione    del
          Parlamento, come riconosciute ai sensi del  titolo  II  del
          Protocollo  n.  1  sul  ruolo  dei   parlamenti   nazionali
          nell'Unione  europea,  allegato  al  Trattato   sull'Unione
          europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
          e  al  Trattato  che  istituisce   la   Comunita'   europea
          dell'energia atomica, e dell'art.  13  del  Trattato  sulla
          stabilita',   sul   coordinamento   e   sulla    governance
          nell'Unione economica  e  monetaria,  ratificato  ai  sensi
          della legge 23 luglio 2012, n. 114.». 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge n.  234/2012,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Atti di indirizzo delle Camere).  -  1.  Sui
          progetti e sugli atti di cui all'art. 6,  nonche'  su  ogni
          altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della
          presente legge, i competenti  organi  parlamentari  possono
          adottare ogni  opportuno  atto  di  indirizzo  al  Governo,
          secondo le disposizioni dei Regolamenti  delle  Camere.  Il
          Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia
          in sede di Consiglio dell'Unione europea  ovvero  di  altre
          istituzioni  od  organi  dell'Unione  sia   conforme   agli
          indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di
          tale posizione. 
                2. Nel caso  in  cui  il  Governo  non  abbia  potuto
          attenersi agli indirizzi delle Camere,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o il Ministro  competente  riferisce
          tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo
          le adeguate motivazioni della posizione assunta.».