Art. 44 
 
Rafforzamento delle strutture del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze  preposte  alle  attivita'  di  gestione,  monitoraggio   e
  controllo degli interventi dell'Unione europea per  il  periodo  di
  programmazione 2021-2027. 
 
  1.  Ai  fini  del  rafforzamento  delle  attivita'   di   gestione,
monitoraggio e controllo degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea  per  il  periodo  di  programmazione  2021-2027  nonche'  di
adeguamento  dell'ordinamento  interno  alla  normativa  europea,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere  a
tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  del  medesimo  Ministero,  con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale nel numero massimo di  cinquanta  unita'  da
inquadrare  nel  livello  iniziale  della  terza   area,   attraverso
l'indizione di appositi concorsi pubblici,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni, di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1  del  presente
articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il testo dell'art.  35  del  decreto  legislativo  n.
          165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., cosi'
          recita: 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del  decreto
          legislativo n. 267 del  2000)).  -  1.  L'assunzione  nelle
          amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
          di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          afferenti al titolo di  dottore  di  ricerca  o  al  master
          universitario di secondo livello,  quelle  pertinenti  alla
          tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                3-quater. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30
          ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
          nel rispetto della normativa, anche regolamentare,  vigente
          in materia. Le linee guida per le prove  concorsuali  e  la
          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e
          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della
          salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due  anni
          dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i  periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».