Art. 47 
 
Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione
  europea. Anticipazione del  fondo  di  rotazione  e  reintegro  sui
  capitoli di bilancio dello Stato. 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  il  tempestivo  versamento  all'Unione
europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento  del
bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato  ad
anticipare   le   occorrenti   risorse   a   valere   sulle   proprie
disponibilita'. 
  2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1  si  provvede
tempestivamente  a  valere  sugli  stanziamenti  dei   corrispondenti
capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 47: 
              -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.   183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          S.O, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Fondo di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale
          di un apposito conto corrente infruttifero,  aperto  presso
          la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                  a) le disponibilita' residue del fondo di cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                  b)  le  somme  erogate  dalle   istituzioni   delle
          Comunita' europee per contributi  e  sovvenzioni  a  favore
          dell'Italia; 
                  c) le somme da individuare annualmente in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                  d) le somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
                3. Restano salvi i rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».