Art. 7 Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorita' competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non e' considerata come richiesta di documenti mancanti»; b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto. 1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 59-bis del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'art. 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorita' competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'art. 6; b) l'elenco delle professioni per le quali e' disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio; c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'art. 11; d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), numero 2); e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti; f) le modalita' di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto. 1-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5 provvedono affinche' le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresi' che il punto di contatto unico di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'art. 6 del presente decreto. 1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'art. 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.»