Art. 16 
 
Interventi sull'elettricita' prodotta da impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da  impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che  beneficiano  di  premi
fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti  dai
prezzi di mercato, nonche' sull'energia elettrica immessa da impianti
di  potenza  superiore  a  20  kW   alimentati   da   fonte   solare,
idroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a
meccanismi  di  incentivazione,  e'  applicato   un   meccanismo   di
compensazione a due vie sul prezzo dell'energia. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Gestore  dei  Servizi
Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i  valori  di
cui alle seguenti lettere a) e b): 
    a) un prezzo di riferimento medio fissato  pari  alla  media  dei
prezzi zonali orari registrati dalla data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto fino al 31 dicembre 2020,  rivalutati  sulla  base  del
tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo  delle  famiglie  di
operai e impiegati rilevati dall'ISTAT,  ovvero,  qualora  l'impianto
sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla
media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio  2010  al  31
dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia; 
    b) il prezzo zonale orario  di  mercato  dell'energia  elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  che  non  rispettano  le
condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei  contratti
medesimi. 
  3. Qualora la differenza di cui al comma 2  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
(ARERA) disciplina le modalita' con le quali e' data attuazione  alle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le  modalita'  con  le
quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e  ambientali  e  portati  a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri  generali  afferenti
al sistema elettrico di cui all'articolo 3,  comma  11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  non  si  applicano
all'energia oggetto di contratti di fornitura  conclusi  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che  non
siano  collegati  all'andamento   dei   prezzi   dei   mercati   spot
dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un  prezzo  medio
superiore del 10 per cento rispetto al valore  di  cui  al  comma  2,
lettera  a),  limitatamente  al  periodo  di  durata   dei   predetti
contratti.