Art. 2 
 
                Corsi organizzati e titoli rilasciati 
 
  1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione  per  archivisti
di durata biennale. 
  2.  Le  Scuole  organizzano,  altresi',  corsi  di   formazione   e
aggiornamento per la gestione documentale, di  durata  non  superiore
all'anno, con prova finale, destinati al  personale  delle  pubbliche
amministrazioni e di enti privati. 
  3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su
richiesta  delle  amministrazioni  e  degli  enti  interessati  o  su
iniziativa delle Soprintendenze archivistiche  e  bibliografiche  ed,
eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano o altri enti  pubblici  e  privati,  senza  oneri
finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi  di  Stato.  Tali  corsi
sono organizzati in  ragione  delle  esigenze  formative  individuate
nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche  amministrazioni  e
gli enti privati interessati. 
  4. Le Scuole rilasciano rispettivamente: 
    a) il diploma di specializzazione per gli archivisti  di  cui  al
comma 1; 
    b) l'attestato di superamento della prova  finale  dei  corsi  di
formazione e aggiornamento per la  gestione  documentale  di  cui  al
comma 2. 
  5.  L'accesso  ai  corsi  di  cui   al   comma   2   e'   riservato
prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.