ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI (1) I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e i brevetti in corso di validita' rilasciati o riconosciuti in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, sono ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per la finalita' di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione. (2) Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneita' e brevetti rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.