(Accordo-art. 10)
     ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI 
 
(1) I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita'  e
    i brevetti in corso di validita'  rilasciati  o  riconosciuti  in
    base alle leggi e ai regolamenti di  una  Parte  Contraente,  ivi
    comprese, nel caso  della  Repubblica  Italiana,  le  leggi  e  i
    regolamenti dell'Unione Europea, sono ritenuti validi  dall'altra
    Parte  Contraente  per  la  finalita'  di   operare   i   servizi
    concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il
    riconoscimento di tali certificati e brevetti  soddisfino  almeno
    gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione. 
(2) Ciascuna Parte Contraente  si  riserva  tuttavia  il  diritto  di
    rifiutare di riconoscere, per le finalita' di sorvolo del proprio
    territorio, certificati di  idoneita'  e  brevetti  rilasciati  a
    propri cittadini o resi validi per gli  stessi  dall'altra  Parte
    Contraente.