(Accordo-art. 11)
                    ARTICOLO 11 - SICUREZZA AEREA 
 
(1) in qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facolta'  di
    richiedere consultazioni in merito  agli  standard  di  sicurezza
    adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture
    aeronautiche, all'equipaggio, all'aeromobile e  al  funzionamento
    dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno  luogo  entro  trenta
    giorni dalla richiesta. 
(2) Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi
    che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri  in  modo
    efficiente gli standard di sicurezza relativamente agli ambiti di
    cui al paragrafo  1,  conformi  agli  Standard  in  quel  momento
    vigenti  ai  sensi  della   Convenzione   sull'Aviazione   Civile
    Internazionale  (Doc  7300),  l'altra  Parte   Contraente   sara'
    informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie  per
    aderire agli Standard ICAO. L'altra  Parte  Contraente  adottera'
    allora  idonee  misure  correttive  entro  un  periodo  di  tempo
    concordato. 
(3) Ai sensi dell'Articolo 16 della Convenzione, si conviene  inoltre
    che ciascun aeromobile utilizzato da un vettore o per conto di un
    vettore di una Parte Contraente, che operi servizi con origine  o
    destinazione nel territorio di un'altra Parte Contraente,  possa,
    mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente essere
    soggetto ad un controllo da parte dei rappresentanti  autorizzati
    dell'altra Parte Contraente, a condizione che cio' non  causi  un
    irragionevole ritardo nell'esercizio dell'aeromobile.  In  deroga
    agli  obblighi  di  cui  all'Articolo  33  della  Convenzione  di
    Chicago, lo scopo di tale ispezione e' di verificare la validita'
    della   documentazione   dell'aeromobile,    le    autorizzazioni
    rilasciate all'equipaggio e  la  rispondenza  delle  attrezzature
    dell'aeromobile e delle condizioni dello stesso agli Standard  in
    quel momento vigenti ai sensi della Convenzione. 
(4) Qualora  sia  necessario  porre  in  essere  misure  urgenti  per
    assicurare la sicurezza di  esercizio  di  un  vettore,  ciascuna
    Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare
    immediatamente l'autorizzazione di esercizio di un vettore  o  di
    piu' vettori dell'altra Parte Contraente. 
(5) Le misure adottate da  una  Parte  Contraente  in  conformita'  a
    quanto disposto al precedente comma 4  saranno  disapplicate  non
    appena le motivazioni che ne hanno motivato l'adozione cessino di
    esistere. 
(6) Con riferimento al precedente comma 2, qualora si stabilisca  che
    una Parte Contraente continui a non essere conforme agli Standard
    ICAO una volta trascorso  il  periodo  convenuto,  il  Segretario
    Generale   dell'ICAO   verra'   informato    della    situazione.
    Quest'ultimo sara' inoltre informato  della  successiva  corretta
    soluzione della situazione. 
(7) Qualora  l'Italia  abbia  designato  un  vettore  aereo  il   cui
    controllo regolatorio sia esercitato  e  mantenuto  da  un  altro
    Stato Membro dell'Unione  Europea,  i  diritti  dell'altra  Parte
    Contraente, ai sensi del  presente  Articolo  verranno  parimenti
    applicati in relazione  all'adozione,  esercizio  o  mantenimento
    degli standard di sicurezza da parte di tale altro  Stato  Membro
    dell'Unione  Europea  e  in  relazione  alla  autorizzazione   di
    esercizio di tale vettore.