(Accordo-art. 13)
                      ARTICOLO 13 - ONERI D'USO 
 
(1) Nessuna Parte Contraente impone o consente che siano  imposti  al
    vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente  oneri  d'uso
    superiori a quelli imposti ai propri vettori  aerei  che  operano
    servizi aerei internazionali simili. 
(2) Ciascuna Parte Contraente  incoraggia  le  consultazioni  tra  le
    proprie Autorita' competenti alla imposizione  degli  oneri  e  i
    vettori aerei che utilizzano i servizi e  le  strutture  messe  a
    disposizione  da  tali  Autorita',  ove  possibile   tramite   le
    organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte
    di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere  annunciate  agli
    utenti con ragionevole  preavviso  in  modo  da  consentire  agli
    stessi di esprimere le proprie opinioni prima  della  entrata  in
    vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente  incoraggia  le
    proprie Autorita' competenti e gli utenti a scambiare  pertinenti
    informazioni relative agli oneri d'uso.