ARTICOLO 14 - OPPORTUNITA' COMMERCIALI (1) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente ha (hanno) il diritto di mantenere la propria rappresentanza sul territorio dell'altra Parte Contraente. (2) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ingresso, residenza e ed occupazione dell'altra Parte Contraente, puo' (possono) portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specializzato necessario per la prestazione di servizi di trasporto aereo; (3) Nel caso della nomina di un agente generale o di un agente di vendita generale, tale agente viene designato in conformita' alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di ciascuna Parte Contraente. (4) Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di operare nella vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque e' libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia.