(Accordo-art. 14)
               ARTICOLO 14 - OPPORTUNITA' COMMERCIALI 
 
(1) Il vettore aereo (i vettori aerei) di  una  Parte  Contraente  ha
    (hanno) il diritto di mantenere  la  propria  rappresentanza  sul
    territorio dell'altra Parte Contraente. 
(2) Il vettore aereo (i vettori aerei) di una Parte  Contraente,  nel
    rispetto delle leggi e dei regolamenti in  materia  di  ingresso,
    residenza e ed  occupazione  dell'altra  Parte  Contraente,  puo'
    (possono) portare e mantenere  nel  territorio  dell'altra  Parte
    Contraente   personale   dirigenziale,   commerciale,    tecnico,
    operativo e  altro  personale  specializzato  necessario  per  la
    prestazione di servizi di trasporto aereo; 
(3) Nel caso della nomina di un agente generale o  di  un  agente  di
    vendita generale, tale agente viene designato in conformita' alle
    leggi e ai regolamenti applicabili in materia di  ciascuna  Parte
    Contraente. 
(4) Ciascun vettore aereo designato ha il diritto  di  operare  nella
    vendita  di  trasporto  aereo  nel  territorio  dell'altra  Parte
    Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque e'
    libero di acquistare tale trasporto nel rispetto  delle  leggi  e
    dei regolamenti applicabili in materia.