(Accordo-art. 16)
         ARTICOLO 16 - ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING) 
 
Fatte salve le direttive, leggi e i  regolamenti  di  ciascuna  Parte
Contraente,  ivi  compresa,  nel  caso  dell'Italia,   la   normativa
dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di
provvedere  autonomamente  ai  servizi  di  assistenza  a  terra  nel
territorio dell'altra  Parte  Contraente,  (auto-assistenza  o  "self
handling") o,  a  sua  scelta,  la  possibilita'  di  effettuare  una
selezione  tra  i  fornitori  concorrenti  che  offrono  servizi   di
assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui  tali  leggi  e
regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "self-handling" e
laddove non vi  sia  un'effettiva  concorrenza  tra  i  fornitori  di
servizi di  assistenza  a  terra,  ciascun  vettore  designato  avra'
diritto ad un trattamento  non  discriminatorio  per  quanto  attiene
all'accesso a servizi di self-handling e ground-handling  offerti  da
uno o piu' fornitori.