(Accordo-art. 17)
       ARTICOLO 17 - CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE 
 
(1) Ciascuna  Parte  consente  al  vettore  aereo   (vettori   aerei)
    dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero  tutte  le
    entrate ottenute in loco dalla vendita di  servizi  di  trasporto
    aereo e attivita' associate direttamente collegate  al  trasporto
    aereo, al netto degli esborsi sostenuti  localmente,  tramite  la
    pronta conversione e rimessa senza  limiti  al  tasso  di  cambio
    applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa. 
(2) La conversione e rimessa  di  tali  entrate  sono  consentite  in
    conformita'  alle  disposizioni   legislative   e   regolamentari
    applicabili e non sono soggette ad alcun onere  amministrativo  o
    di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente  applicati  dalle
    banche per l'espletamento di tali  operazioni  di  conversione  o
    rimessa. 
(3) Le disposizioni del presente  Articolo  non  esentano  i  vettori
    aerei di entrambe le  Parti  dal  pagamento  dei  dazi,  tasse  e
    contributi cui sono soggetti. 
(4) Nella misura in cui i servizi di  pagamento  tra  le  Parti  sono
    disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.