(Accordo-art. 18)
                        ARTICOLO 18 - TARIFFE 
 
(1) Per le finalita' del presente Accordo il termine "tariffa" indica
    il prezzo da pagare per il trasporto  di  passeggeri,  bagagli  e
    merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si  applica,
    ivi compresi i prezzi e le  condizioni  di  agenzia  e  di  altri
    servizi ancillari, escludendo  tuttavia  la  remunerazione  o  le
    condizioni per il trasporto di posta. 
(2) Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi
    aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato  sulla
    base di considerazioni commerciali e di  mercato.  Nessuna  delle
    Parti Contraenti richiede ai propri vettori aerei  di  consultare
    altri vettori aerei in merito alle tariffe che queste impongono o
    propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. 
(3) Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o
    la registrazione  di  ogni  tariffa  intesa  essere  imposta  dal
    proprio vettore o vettori aerei. A meno che cio' non sia  imposto
    dalla legge nazionale di  una  Parte  Contraente,  nessuna  delle
    Parti Contraenti richiede  la  notifica  o  la  registrazione  di
    tariffe intese essere  imposte  dalla  compagnia  aerea  o  dalle
    compagnie aeree dell'altra Parte Contraente.  Qualora  sussistano
    obblighi di legge di una parte contraente ai sensi  dei  quali  i
    vettori aerei designati dell'altra parte contraente siano  tenuti
    a notificare le tariffe per ottenerne  l'approvazione,  la  parte
    contraente espletera' tale procedura nel minor  tempo  possibile.
    Le tariffe possono rimanere  in  vigore  a  meno  che  non  siano
    successivamente disapplicate ai sensi dei seguenti commi 5 o 6. 
(4) L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: 
    (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad  abuso
        di posizione dominante; 
    (b) prevenzione da tariffe la  cui  applicazione  costituisce  un
        comportamento  anticoncorrenziale  o  sia  potenzialmente   o
        intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere  la
        concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. 
(5) Ciascuna  Parte  Contraente  puo'  unilateralmente  bloccare  una
    tariffa registrata o imposta da  uno  dei  propri  vettori  aerei
    designati. Tuttavia tale intervento  viene  posto  in  atto  solo
    qualora  le  Autorita'  Aeronautiche  di  tale  Parte  Contraente
    ritengano che una tariffa imposta o proposta risponda ad uno  dei
    criteri indicati al precedente comma 4. 
(6) Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire
    l'entrata in vigore  o  la  vigenza  di  una  tariffa  imposta  o
    proposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora
    una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente  con
    le considerazioni  di  cui  al  precedente  comma  4,  essa  puo'
    richiedere  una  consultazione  e  notificare   all'altra   Parte
    Contraente   le   motivazioni   di   tale   insoddisfazione.   Le
    consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della
    richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra  o
    rimane in vigore.