ARTICOLO 18 - TARIFFE (1) Per le finalita' del presente Accordo il termine "tariffa" indica il prezzo da pagare per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni in base alle quali tale prezzo si applica, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ancillari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta. (2) Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di considerazioni commerciali e di mercato. Nessuna delle Parti Contraenti richiede ai propri vettori aerei di consultare altri vettori aerei in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo. (3) Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dal proprio vettore o vettori aerei. A meno che cio' non sia imposto dalla legge nazionale di una Parte Contraente, nessuna delle Parti Contraenti richiede la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dalla compagnia aerea o dalle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente. Qualora sussistano obblighi di legge di una parte contraente ai sensi dei quali i vettori aerei designati dell'altra parte contraente siano tenuti a notificare le tariffe per ottenerne l'approvazione, la parte contraente espletera' tale procedura nel minor tempo possibile. Le tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapplicate ai sensi dei seguenti commi 5 o 6. (4) L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla: (a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante; (b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta. (5) Ciascuna Parte Contraente puo' unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le Autorita' Aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente comma 4. (6) Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente comma 4, essa puo' richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.