(Accordo-art. 22)
            ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
(1) Qualora tra le Parti Contraenti insorgano  controversie  relative
    all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti
    Contraenti  tenteranno  in   primo   luogo   di   comporre   tali
    controversie tramite negoziato. 
(2) Qualora  le  Parti  Contraenti  non  riescano  a  comporre  dette
    controversie tramite  negoziato,  esse  saranno  risolte  tramite
    canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti  di  ciascuna
    Parte Contraente.