ANNESSO II ACCORDI DI COOPERAZIONE (1) I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad operare i servizi convenuti possono operare tali servizi sulle rotte specificate, senza restrizioni di carattere geografico o direzionale, tramite ogni punto, utilizzando aeromobili in locazione registrati anche in paesi terzi e sulla base di intese operative quali accordi di block space e di code-sharing. (2) I vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi commerciali di code-sharing con: - uno o piu' vettori aerei della stessa Parte Contraente; - uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente; (3) Con riferimento all'Annesso 2 dell'ASA parafato e allegato al presente documento, e considerato il fatto che le Filippine stanno tuttora valutando la propria posizione in merito al code-sharing con paesi terzi, le Parti Contraenti convengono che, allo scopo di favorire, incrementare e agevolare il traffico diretto - consentono ai vettori designati di entrambe le Parti di concludere accordi di code-sharing con vettori aerei di Paesi terzi che detengano i diritti necessari, a partire dall'inizio della stagione IATA Summer 2016. Tali operazioni verranno esercitate sui seguenti punti: i. per i vettori aerei designati dall'Italia: un punto nel Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Australia; ii. per i vettori aerei designati dalle Filippine: un punto in Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Europa. Su accordo delle Parti, specifici accordi di code sharing con Paesi terzi potranno essere consentiti prima della stagione IATA Summer 2016 (4) Le frequenze operate ai sensi dell'accordo di code sharing sono calcolate come frequenze del vettore che opera il servizio. (5) Nell'operare i servizi concordati i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno facolta' di cambiare aeromobile in un punto o piu' punti delle rotte specificate, utilizzando numeri di volo identici o diversi sui segmenti interessati.