(Annesso II)
                                                           ANNESSO II 
 
                       ACCORDI DI COOPERAZIONE 
 
(1) I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni
    ad operare i servizi convenuti possono operare tali servizi sulle
    rotte specificate, senza restrizioni di  carattere  geografico  o
    direzionale,  tramite  ogni  punto,  utilizzando  aeromobili   in
    locazione registrati anche in paesi terzi e sulla base di  intese
    operative quali accordi di block space e di code-sharing. 
(2) I  vettori  aerei  designati  di  una  Parte  Contraente  possono
    concludere accordi commerciali di code-sharing con: 
    - uno o piu' vettori aerei della stessa Parte Contraente; 
    - uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente; 
(3) Con riferimento all'Annesso 2 dell'ASA  parafato  e  allegato  al
    presente documento, e  considerato  il  fatto  che  le  Filippine
    stanno tuttora  valutando  la  propria  posizione  in  merito  al
    code-sharing con paesi terzi, le Parti Contraenti convengono che,
    allo scopo di favorire,  incrementare  e  agevolare  il  traffico
    diretto - consentono ai vettori designati di entrambe le Parti di
    concludere accordi di code-sharing con  vettori  aerei  di  Paesi
    terzi che detengano i diritti necessari,  a  partire  dall'inizio
    della  stagione  IATA  Summer  2016.  Tali  operazioni   verranno
    esercitate sui seguenti punti: 
        i. per i vettori aerei designati dall'Italia:  un  punto  nel
    Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Australia; 
       ii. per i vettori aerei designati dalle Filippine: un punto in
    Medio Oriente, tre punti in Asia, due punti in Europa. 
    Su accordo delle Parti, specifici accordi  di  code  sharing  con
    Paesi terzi potranno essere consentiti prima della stagione  IATA
    Summer 2016 
(4) Le frequenze operate ai sensi dell'accordo di code  sharing  sono
    calcolate come frequenze del vettore che opera il servizio. 
(5) Nell'operare i servizi concordati i vettori  aerei  designati  di
    ciascuna Parte Contraente hanno facolta' di  cambiare  aeromobile
    in un punto o piu' punti  delle  rotte  specificate,  utilizzando
    numeri di volo identici o diversi sui segmenti interessati.