ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sara' garantito un trattamento equo e pari in modo tale che essi possano godere di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta caricati a bordo o scaricati nei punti delle rotte da specificare nei territori di stati diversi dagli stati che hanno designato i vettori aerei saranno concordati dalle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacita' e la frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei designati delle Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate dalle Autorita' Aeronautiche. 3. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 2 saranno definite secondo le disposizioni dell'Articolo 22 del presente Accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo la capacita' offerta dal vettore aereo o dai vettori aerei rimarra' immutata. 4. I vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente sottopongono all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno 30 giorni prima della introduzione del servizio sulle rotte specificate. Cio' vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorita'.