(Accordo-art. 5)
           ARTICOLO 5 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA' 
                      E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
 1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sara' garantito
    un trattamento equo e pari in modo tale che essi  possano  godere
    di pari opportunita' nell'esercizio dei servizi  convenuti  sulle
    rotte indicate. 
 2. Le disposizioni relative al  trasporto  di  passeggeri,  merci  e
    posta caricati a bordo o  scaricati  nei  punti  delle  rotte  da
    specificare nei territori di stati diversi dagli stati che  hanno
    designato i vettori  aerei  saranno  concordati  dalle  Autorita'
    Aeronautiche delle  due  Parti  Contraenti.  La  capacita'  e  la
    frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei  designati  delle
    Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate  dalle
    Autorita' Aeronautiche. 
 3. In caso di disaccordo  tra  le  Parti  Contraenti,  le  questioni
    oggetto del precedente paragrafo 2 saranno  definite  secondo  le
    disposizioni dell'Articolo  22  del  presente  Accordo.  Fino  al
    raggiungimento di tale accordo la capacita' offerta  dal  vettore
    aereo o dai vettori aerei rimarra' immutata. 
 4. I  vettori  aerei  designati   da   ciascuna   Parte   Contraente
    sottopongono  all'approvazione   delle   Autorita'   Aeronautiche
    dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno  30
    giorni  prima  della  introduzione  del  servizio   sulle   rotte
    specificate. Cio'  vale,  allo  stesso  modo,  per  le  modifiche
    successive. In casi particolari tale limite temporale puo' essere
    ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorita'.