(Accordo-art. 6)
      ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 
 
 1. Le leggi, i regolamenti e le procedure di  una  Parte  Contraente
    relative all'ingresso, la permanenza o la  partenza  dal  proprio
    territorio  di  aeromobili  impiegati  nella  navigazione   aerea
    internazionale o relative alla conduzione e navigazione  di  tali
    aeromobili  saranno  applicati   ai   vettori   aerei   designati
    dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza  e
    alla partenza da detto territorio. 
 2. Le leggi  e  i  regolamenti  di  una  Parte  Contraente  relativi
    all'ingresso, sdoganamento, permanenza o transito, emigrazione  o
    immigrazione, passaporti, dogana e quarantena  saranno  applicati
    ai  vettori  aerei  designati  dell'altra  Parte  Contraente,  ai
    passeggeri, all'equipaggio, carico e posta  nel  transito,  nella
    ammissione o durante la permanenza o alla partenza dal territorio
    di tale Parte Contraente. 
 3. Fatte salve le leggi e i regolamenti relativi alla  sicurezza,  i
    passeggeri, i bagagli e il carico che effettuino transito diretto
    nel territorio di una Parte Contraente e che non  lascino  l'area
    aeroportuale riservata a tale scopo saranno soggetti unicamente a
    controlli semplificati. I bagagli e il carico in transito diretto
    saranno esenti da dazi doganali ed altre imposte simili.