(Accordo-art. 7)
       ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 
 
 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno  o  piu'
    vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti  su  ciascuna
    delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o  modificare
    tali designazioni. Tali designazioni  sono  oggetto  di  notifica
    scritta e vengono trasmesse all'altra  parte  contraente  tramite
    canali diplomatici. 
 2. Al ricevimento di tale designazione l'altra  Parte  accorda,  con
    tempi procedurali minimi, le idonee autorizzazioni e permessi,  a
    condizione che: 
    (a) nel caso di  un  vettore  aereo  designato  dalla  Repubblica
        Italiana: 
        (i) il  vettore  sia   stabilito   in   territorio   italiano
            conformemente  a  quanto  previsto  nei  Trattati  UE   e
            disponga di una  valida  Autorizzazione  d'Esercizio,  ai
            sensi della normativa dell'Unione Europea; e 
       (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore  aereo  sia
            esercitato e mantenuto  dallo  Stato  Membro  dell'Unione
            Europea  responsabile  del  rilascio  allo   stesso   del
            Certificato di Operatore Aereo e l'Autorita'  aeronautica
            competente sia chiaramente indicata nella designazione, e 
      (iii) il vettore appartenga, direttamente  o  in  virtu'  della
            proprieta' di una quota di  maggioranza  a  Stati  Membri
            dell'Unione Europea e sia soggetto al controllo effettivo
            di tali Stati Membri dell'Unione Europea  o  degli  Stati
            Membri  della  Associazione  Europea  di  Libero  Scambio
            (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati; 
    (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle
        Filippine: 
        (i) il vettore sia stabilito nel territorio della  Repubblica
            delle Filippine e sia autorizzato ai  sensi  delle  leggi
            applicabili della Repubblica delle Filippine; e 
       (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore  aereo  sia
            esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle  Filippine;
            e 
      (iii) il vettore appartenga, direttamente  o  in  virtu'  della
            proprieta' di una quota di  maggioranza  alla  Repubblica
            delle Filippine e sia  soggetto  al  controllo  effettivo
            della Repubblica delle Filippine e/o di suoi cittadini; 
    (c) il vettore designato sia in grado  soddisfare  le  condizioni
        stabilite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  conformi   alla
        Convenzione, applicati  di  norma  all'esercizio  di  servizi
        aerei internazionali dalla Parte  Contraente  che  riceve  la
        designazione. 
3. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al  paragrafo  2,  un
vettore aereo puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi
convenuti per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo
sia conforme alle disposizioni applicabili del presente Accordo.