ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei per l'esercizio dei servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di revocare o modificare tali designazioni. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta e vengono trasmesse all'altra parte contraente tramite canali diplomatici. 2. Al ricevimento di tale designazione l'altra Parte accorda, con tempi procedurali minimi, le idonee autorizzazioni e permessi, a condizione che: (a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana: (i) il vettore sia stabilito in territorio italiano conformemente a quanto previsto nei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione d'Esercizio, ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'Autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza a Stati Membri dell'Unione Europea e sia soggetto al controllo effettivo di tali Stati Membri dell'Unione Europea o degli Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o di cittadini di tali Stati; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Filippine: (i) il vettore sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Filippine e sia autorizzato ai sensi delle leggi applicabili della Repubblica delle Filippine; e (ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica delle Filippine; e (iii) il vettore appartenga, direttamente o in virtu' della proprieta' di una quota di maggioranza alla Repubblica delle Filippine e sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica delle Filippine e/o di suoi cittadini; (c) il vettore designato sia in grado soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti conformi alla Convenzione, applicati di norma all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che riceve la designazione. 3. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2, un vettore aereo puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi convenuti per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo sia conforme alle disposizioni applicabili del presente Accordo.